(Pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                   n. 41/I-II del 7 ottobre 2008) 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  2539  del  14
luglio 2008 
                              E m a n a 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. L'art. 2 del decreto del Presidente della  Provincia  6  marzo
1989, n. 4, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente  regolamento  si
intende per: 
      a) sorgente sonora: qualsiasi dispositivo, macchina o  impianto
idoneo a produrre emissioni  sonore.  Piu'  sorgenti  destinate  alla
stessa attivita' sono considerate come un'unica sorgente; 
      b)  ricettore:  un  ambiente  destinato  alla  permanenza   non
saltuaria di  persone  o  comunita'  ed  utilizzato  per  le  diverse
attivita' umane, esposto all'inquinamento  acustico  causato  da  una
sorgente sonora; 
      c) tempo di riferimento  Tr:  e'  il  tempo  che  definisce  il
livello di valutazione di una sorgente sonora; 
      d)  livello  di  valutazione  Lv:  e'   il   livello   continuo
equivalente prodotto da una  sorgente  sonora  durante  il  tempo  di
riferimento da confrontare con i valori limite».