(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 26 del 15 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Con la presente legge viene istituito il «Parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro», di seguito denominato Parco. 2. Le finalita' del Parco sono le seguenti: a) garantire e promuovere la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente naturale, degli oliveti e del paesaggio; contribuire a fronteggiare le emergenze geologiche, le emergenze storico-archeologiche e quelle riguardanti i terrazzamenti pedemontani; b) salvaguardare il patrimonio genetico dell'Olivo di Venafro e le piante vetuste; c) assicurare un uso corretto del territorio per scopi scientifici, didattici, culturali, sociali e ricreativi; d) promuovere l'identita' storica della coltivazione dell'Olivo di Venafro quale elemento caratterizzante e prioritario del Parco; e) favorire e valorizzare l'olio prodotto nell'area in accordo con la Sala Panel operante nel territorio, con gli agricoltori in forma associata e singola, tramite disciplinari per la raccolta e la produzione. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Ente parco, di cui all'art. 2, concede, attraverso specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita' del Parco. 4. L'Ente parco, di cui all'art. 2, realizza e gestisce le opere sentieristiche, didattiche ed espositive per la funzione del Parco, incentiva all'interno dell'area protetta i metodi della coltivazione biologica e della lotta integrata, pubblicizza le proprie attivita' a fini didattici e turistici, promuove studi storici e naturalistici sulla cultura legata all'olivo ed al territorio di Venafro.