(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n.41 dell'8 ottobre 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Visto  l'art. 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007,
n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio - legge strumentale
2008),  che  prevede  la  concessione  di  contributi  per  sostenere
l'attuazione,  da  parte  delle  associazioni  iscritte  nel Registro
regionale  delle  associazioni  di promozione sociale, di progetti di
utilita'  sociale e di iniziative di formazione e aggiornamento degli
operatori;
   Vista   la  legge  7  dicembre  2000,  n.  383  (Disciplina  delle
associazioni di promozione sociale);
   Visto  l'art.  13,  commi  18 e seguenti, della legge regionale 15
maggio  2002,  n.  13  (Disposizioni collegate alla legge finanziaria
2002),   che  prevede  l'istituzione  del  Registro  regionale  delle
associazioni di promozione sociale;
   Visto  il Regolamento per la tenuta di detto Registro, emanato con
proprio decreto 17 ottobre 2003, n. 0381/Pres.;
   Visto   lo  schema  di  regolamento  predisposto  dalla  Direzione
centrale  istruzione, formazione e cultura, competente nella materia,
per  la  disciplina  dei criteri e delle modalita' di concessione dei
sopraindicati contributi;
   Vista  la  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso), ed in particolare l'art. 30;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2008,
n. 1863, con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento
per  la  concessione  di  contributi  a  favore delle associazioni di
promozione  sociale,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 35, della legge
regionale  n. 28 dicembre 2007, n. 30» nel testo allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

                              Decreta:

   1.  E'  emanato il «Regolamento per la concessione di contributi a
favore  delle  associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art.
4,  comma  35,  della  legge  regionale 28 dicembre 2007, n. 30», nel
testo  allegato  al  presente  provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO