(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
                 parte I, n. 45 dell'8 ottobre 2008)

                         LA GIUNTA REGIONALE

                            Ha approvato


   La   Commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                                Emana


il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                               Oggetto

   1.  La  Regione,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  7  della legge
regionale  n.  17  maggio  1994, n. 14 (Norme per la protezione della
fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio)  e  sue
successive modifiche e integrazioni, emana norme regolamentari per la
gestione degli ambiti territoriali di caccia di seguito A.T.C.
   2. Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia, il
territorio  destinato  all'attivita'  venatoria  e' ripartito, con le
modalita'  previste  dagli  articoli  3  e  10  della legge regionale
14/1994,  in  A.T.C.  Ciascun  A.T.C.  deve,  di  norma,  comprendere
territori  appartenenti interamente a singoli comuni, o delimitati da
evidenti  confini  fisici,  ed  e'  denominato  in  riferimento  alla
collocazione geografica.
   3.   I  territori  dei  comuni  interessati  da  un'area  contigua
istituita  ai  sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1995,
n.  9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali
protette),  devono  essere  ricompresi  in  un unico A.T.C. La Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare le modifiche conseguenti.