(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria parte I, n. 45 dell'8 ottobre 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto 1. La Regione, ai sensi dell'art. 11, comma 7 della legge regionale n. 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue successive modifiche e integrazioni, emana norme regolamentari per la gestione degli ambiti territoriali di caccia di seguito A.T.C. 2. Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia, il territorio destinato all'attivita' venatoria e' ripartito, con le modalita' previste dagli articoli 3 e 10 della legge regionale 14/1994, in A.T.C. Ciascun A.T.C. deve, di norma, comprendere territori appartenenti interamente a singoli comuni, o delimitati da evidenti confini fisici, ed e' denominato in riferimento alla collocazione geografica. 3. I territori dei comuni interessati da un'area contigua istituita ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), devono essere ricompresi in un unico A.T.C. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le modifiche conseguenti.