Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del
                          10 ottobre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.
    Inserimento dell'art. 17-ter nella legge regionale n. 67/2007

   1.  Dopo  l'art.  17-bis  della  legge regionale 21 dicembre 2007,
n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008), e' inserito il seguente:
                            «Art. 17-ter
    Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica
   1.  Le assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie in
quanto  conseguenti  alla  esigenza  di  carattere  straordinario  di
mettere  a  regime  l'esercizio  delle funzioni amministrative di cui
agli  articoli  105  e seguenti della legge regionale 3 gennaio 2005,
n. 1  (Norme in materia di governo del territorio), i cui oneri, gia'
in  essere,  sono quantificati in euro 1.916.000,00 a valere sull'UPB
711  «Funzionamento  della  struttura regionale - Spese correnti» del
bilancio  2008  e  pluriennale  2008/2010,  non  rilevano ai fini del
rispetto  del limite di cui all'art. 3 della legge regionale 3 maggio
2007,   n. 27   (Misure  di  razionalizzazione  delle  spese  per  il
personale.  Modifiche  alla  legge  regionale  5  agosto  2003, n. 44
“Ordinamento  della dirigenza e della struttura operativa della
Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino
della   legislazione   regionale   in  materia  di  organizzazione  e
personale”).».