(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
 della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
    Vista la deliberazione della giunta provinciale n.  3704  del  13
ottobre 2008; 
                              E m a n a 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    L'art. 1 del decreto del presidente della giunta  provinciale  28
settembre 2007, n. 52, e' cosi' sostituito: 
    «1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati impianti per la
produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  salva  la  valutazione
architettonica,  paesaggistica  e  in  materia  di  tutela  dei  beni
culturali,  purche'  non  ostino  prevalenti  interessi  pubblici,  a
condizione che non vengano superate le seguenti  soglie  dimensionali
degli impianti: 
      impianti Biogas 200 kw potenza nominale; 
      impianto di riscaldamento 200 kw potenza nominale; 
      impianti eolici 50 kw potenza nominale; 
      impianti fotovoltaici 50 m2; 
    (solo se tale superficie non puo'  essere  autorizzata  ai  sensi
dell'art. 2 su opere). 
    2. Impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di
potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area. 
    3. Impianti idroelettrici cono  potenza  nominale  media  fino  a
3.000  kw  possono   essere   autorizzati   indipendentemente   dalla
destinazione urbanistica dell'area».