(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3704 del 13 ottobre 2008; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 settembre 2007, n. 52, e' cosi' sostituito: «1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purche' non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti: impianti Biogas 200 kw potenza nominale; impianto di riscaldamento 200 kw potenza nominale; impianti eolici 50 kw potenza nominale; impianti fotovoltaici 50 m2; (solo se tale superficie non puo' essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 su opere). 2. Impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area. 3. Impianti idroelettrici cono potenza nominale media fino a 3.000 kw possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area».