(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 40, del 27 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Esercizio provvisorio 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, e' autorizzato l'esercizio provvisono del bilancio della Regione per l'anno 2009, per un periodo non superiore ai quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2009, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione, le disposizioni e le modalita' previste nella legge regionale 5 marzo 2008, n. 4 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011), ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum. 2. Gli impegni e i pagamenti di spesa non possono superare i quattro dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna UPB dello stato di previsione della spesa. 3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul conto dei residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2 e dal periodo interessato all'esercizio provvisorio. 4. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresi', alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga e' da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entita' e alla scadenza delle erogazioni. 5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine, ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonche' agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.