(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
             della Sardegna n. 40, del 27 dicembre 2008) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                        Esercizio provvisorio 
    1. Ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  29  della  legge
regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia  di  programmazione,
di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della  Sardegna.
Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio  1975,  n.  27,  5  maggio
1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), e in  deroga  al  comma  2  del
medesimo articolo, e' autorizzato l'esercizio provvisono del bilancio
della Regione per l'anno  2009,  per  un  periodo  non  superiore  ai
quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2009, secondo gli stati  di
previsione  dell'entrata  e  della  spesa,  le  eventuali   note   di
variazione, le disposizioni  e  le  modalita'  previste  nella  legge
regionale 5 marzo 2008, n. 4 (Bilancio di previsione per l'anno  2008
e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011), ad  esclusione  delle
autorizzazioni di spesa una tantum. 
    2. Gli impegni e i pagamenti di  spesa  non  possono  superare  i
quattro dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna UPB dello
stato di previsione della spesa. 
    3. Gli impegni e i pagamenti di  spesa  disposti  sul  conto  dei
residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2 e dal periodo
interessato all'esercizio provvisorio. 
    4. Il limite di cui al comma 2 non  si  applica,  altresi',  alle
spese obbligatorie  e  tassativamente  regolate  dalla  legge  e  non
suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale
deroga e' da intendersi riferita a tutti  i  casi  in  cui  le  norme
vigenti dispongono  in  ordine  all'entita'  e  alla  scadenza  delle
erogazioni. 
    5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine,  ai  fondi
per la riassegnazione dei residui  perenti  di  cui  all'articolo  26
della legge regionale n. 11 del 2006, nonche'  agli  altri  fondi  di
riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.