(Provincia di Trento)
(Pubblicato  nel  Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 27/I-II
        del 1° luglio 2008 della Regione Trentino-Alto Adige)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visti  gli  artt.  53  e  54,  primo comma, n . 1, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   31  agosto  1972,  n. 670,  recante
«Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
   Visto  l'art.  59  della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20
(Disposizioni   per   la  formazione  del  bilancio  annuale  2006  e
pluriennale  2006-2008  della  Provincia autonoma di Trento), recante
«Disposizioni  urgenti  e  transitorie  per  la  valorizzazione  e la
professionalizzazione dei giovani»;
   Visto  l'art.  19-bis  della  legge  provinciale 30 novembre 1992,
n. 23  (Principi  per  la  democratizzazione, la semplificazione e la
partecipazione  all'azione  amministrativa  provinciale  e  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo),  recante «Semplificazione
delle procedure di concessione ed erogazione di agevolazioni»;
   Vista  la  deliberazione  della Giunta provinciale 16 maggio 2008,
n. 1207,  approvazione  del  «Regolamento di semplificazione ai sensi
dell'art.  19-bis  della  legge  provinciale  30 novembre 1992, n. 23
(Principi   per   la   democratizzazione,  la  semplificazione  e  la
partecipazione  all'azione  amministrativa  provinciale  e  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo),  delle procedure relative
all'accesso  ai  finanziamenti  del  fondo per la valorizzazione e la
professionalizzazione dei giovani istituito dall'art. 59, della legge
provinciale  29  dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia
autonoma di Trento)»;
                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Finalita' e definizioni

   1.  Questo  regolamento e' emanato ai sensi dell'art. 19-bis della
legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 al fine di razionalizzare e
accelerare  l'attivita'  amministrativa  relativa  alla concessione e
all'erogazione dei finanziamenti del fondo per la valorizzazione e la
professionalizzazione dei giovani istituito dall'art. 59, della legge
provinciale  29  dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia
Autonoma di Trento).
   2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
    a)   Fondo   giovani:   il   fondo   per   la   valorizzazione  e
professionalizzazione  dei giovani istituito dall'art. 59 della legge
provinciale n. 20 del 2005;
    b)   soggetto  competente:  la  struttura  provinciale  o  l'ente
strumentale responsabile dell'attuazione della misura;
    c)  banca:  banca  o piu' banche tra loro associate convenzionate
per  la  gestione  dei finanziamenti, ai sensi dell'art. 59, comma 3,
della legge provinciale n. 20 del 2005.