(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del
                           6 agosto 2008)


    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato


                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga


la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

Modifiche  alla  legge  regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo
sviluppo degli impianti e delle attivita' sportive e fisico-motorie)



   1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 6/2002,
e' inserito il seguente comma:

   «2-bis. In caso di comprovata impossibilita' da parte dei titolari
degli  impianti  di cui ai commi 1 e 2 ad adeguarsi alle disposizioni
del   regolamento   di  cui  all'art.  29,  concernenti  gli  aspetti
igienico-sanitari,   il   Comune   competente   per  territorio  puo'
autorizzare,  in  deroga,  soluzioni alternative. Le disposizioni del
presente   comma   si   applicano   anche   in   caso  di  comprovata
impossibilita'  ad  adeguarsi  a disposizioni che comportino varianti
strutturali in presenza di vincoli di carattere urbanistico, edilizio
o storico-artistico.».

   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione. E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

    Genova, 1° agosto 2008
                              BURLANDO

   (Omissis).