(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria
                      n. 11 del 6 agosto 2008)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

                            Ha approvato


                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

Modifiche  alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione
                        turistica regionale)


   1.   L'art.   4   della   legge  regionale  28/2006  e  successive
modificazioni e' sostituito dal seguente:
   «Art.  4  (Disposizioni  per l'esercizio delle funzioni attribuite
alle  Province).  - 1. Le Province sono tenute a fornire alla Regione
informazioni  e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente
legge  e,  annualmente,  una  relazione sull'andamento delle funzioni
stesse.
   2.  La  Regione  mette  a  disposizione  delle Province ogni utile
elemento conoscitivo in suo possesso.
   3. Per il costo del personale addetto agli uffici IAT, nell'ambito
dell'esercizio  delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 3, comma
1,   lettera   g),  sono  assegnate  annualmente  specifiche  risorse
finanziarie alle Province e al Comune di Genova che fanno riferimento
alle  spese  sostenute  dalle  APT per il personale degli IAT gestiti
direttamente  dai  medesimi  enti  nel  corso dell'esercizio 2006. La
Regione  attribuisce  inoltre  alle  Province  e  al Comune di Genova
risorse  finanziarie  per  le  altre spese di funzionamento degli IAT
gestiti direttamente e per quelle sostenute a titolo di convenzione o
di  contribuzione  per  gli  IAT  gestiti  da  terzi. Il costo per la
Regione   non   puo'  essere  inferiore  ai  finanziamenti  regionali
assegnati  alle  APT  nel  2006  per  le  stesse  finalita' di cui al
presente comma.
   4.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di cui all'art. 3, comma 1,
lettera  h),  la  Regione  attribuisce annualmente alle Province e al
Comune  di  Genova  risorse  non  inferiori  ai  contributi regionali
assegnati  alle APT nel corso dell'esercizio 2006 per le attivita' di
promozione  locale.  Per  le  Province il costo del personale addetto
alla  promozione locale e' calcolato nell'ambito delle risorse di cui
al comma 6.
   5.  Per i contributi alle Associazioni Pro loco la Regione assegna
annualmente alle Province gli stanziamenti previsti dall'art. 5 della
legge  regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle associazioni
pro loco) e successive modificazioni.
   6.  Per  l'esercizio  delle  ulteriori  funzioni  attribuite  alle
Province dall'art. 3, sono assegnati alle stesse i finanziamenti pari
al  costo  della  dotazione  organica  necessaria all'espletamento di
dette funzioni, approvata dalla Giunta regionale previo confronto con
le  Amministrazioni  provinciali.  Il  totale dei fondi assegnati non
puo'  essere  inferiore a quello assegnato alle Province per analoghe
finalita'  nel  2007.  I finanziamenti vengono, comunque, adeguati ai
costi per il personale previsti dai contratti collettivi nazionali di
comparto.
   7. Annualmente la Giunta regionale adegua il costo di cui al comma
6,  qualora  intervengano  variazioni  nelle  funzioni attribuite che
comportino modifiche dei carichi di lavoro.».
   2.  Dopo  il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 28/2006
e' inserito il seguente comma:
   «2-bis. E' altresi' abrogata la legge regionale 22 luglio 1991, n.
13  (Contributi alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento
delle  deleghe  in  materia  turistica  previste  dalle vigenti leggi
regionali).».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 1° agosto 2008

                              BURLANDO

   (Omissis).