(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 6 agosto 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Principi generali 1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale, dell'ordinamento dell'Unione Europea e dello Statuto regionale, riconosce ii lavoro come diritto fondamentale della persona e come risorsa essenziale per lo sviluppo economico e sociale. La Regione attua politiche per il lavoro rivolte al pieno impiego, alla valorizzazione e qualificazione delle risorse umane ed alla trasformazione dei rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 2. La Regione promuove, attraverso adeguate politiche attive e tramite il sistema regionale dei servizi al lavoro di cui al titolo II, integrato con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la crescita delle competenze dei lavoratori e delle capacita' imprenditoriali, ai fini del migliore impiego delle risorse umane e del pieno sviluppo economico e sociale della comunita' ligure. Particolare attenzione e' rivolta agli interventi diretti alla salvaguardia occupazionale, alla promozione delle pari opportunita' ed al sostegno dei lavoratori in situazioni di difficolta' e svantaggio sociale. 3. La Regione programma e coordina le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro, comprese le funzioni amministrative gia' attribuite alle Province ai sensi della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59). 4. La Regione disciplina le funzioni relative alle politiche dell'occupazione ed organizza il mercato del lavoro regionale nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e riconosce il ruolo dei servizi al lavoro ed, in particolare, della rete pubblica delle Province e degli altri enti locali, valorizzando la collaborazione tra le diverse istituzioni e la concertazione sociale. 5. La Regione e gli enti competenti esercitano le funzioni di cui alla presente legge assumendo come principio fondamentale e criterio generale delle proprie attivita' la trasparenza delle informazioni relative alle opportunita' di studio, di formazione e di lavoro.