(Pubblicata  nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del
                           6 agosto 2008)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

                            Ha approvato


                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

                          Principi generali


   1.  La  Regione,  nel  rispetto  della  Costituzione, dei principi
fondamentali    della    legislazione   nazionale,   dell'ordinamento
dell'Unione  Europea  e  dello Statuto regionale, riconosce ii lavoro
come diritto fondamentale della persona e come risorsa essenziale per
lo  sviluppo  economico  e sociale. La Regione attua politiche per il
lavoro rivolte al pieno impiego, alla valorizzazione e qualificazione
delle  risorse  umane  ed  alla trasformazione dei rapporti di lavoro
precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
   2.  La  Regione  promuove,  attraverso adeguate politiche attive e
tramite  il  sistema regionale dei servizi al lavoro di cui al titolo
II,  integrato  con  il  sistema  dell'istruzione  e della formazione
professionale,  la  crescita  delle competenze dei lavoratori e delle
capacita' imprenditoriali, ai fini del migliore impiego delle risorse
umane  e  del  pieno  sviluppo  economico  e  sociale della comunita'
ligure.  Particolare  attenzione  e'  rivolta agli interventi diretti
alla   salvaguardia   occupazionale,   alla   promozione  delle  pari
opportunita'   ed   al  sostegno  dei  lavoratori  in  situazioni  di
difficolta' e svantaggio sociale.
   3.  La  Regione  programma  e coordina le funzioni ed i compiti in
materia  di  mercato  del lavoro, comprese le funzioni amministrative
gia'  attribuite  alle  Province  ai  sensi  della legge regionale 20
agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro
integrazione  con  le politiche formative e del lavoro) in attuazione
del  decreto  legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle
regioni  e  agli  enti  locali  di  funzioni  e compiti in materia di
mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59).
   4.  La  Regione  disciplina  le  funzioni  relative alle politiche
dell'occupazione  ed  organizza  il  mercato del lavoro regionale nel
rispetto   dei   principi   di   sussidiarieta',  differenziazione  e
adeguatezza  e  riconosce  il  ruolo  dei  servizi  al  lavoro ed, in
particolare,  della  rete  pubblica delle Province e degli altri enti
locali,  valorizzando  la collaborazione tra le diverse istituzioni e
la concertazione sociale.
   5.  La Regione e gli enti competenti esercitano le funzioni di cui
alla  presente legge assumendo come principio fondamentale e criterio
generale  delle  proprie  attivita' la trasparenza delle informazioni
relative alle opportunita' di studio, di formazione e di lavoro.