(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Liguria del 6
                            agosto 2008)

    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

                         Oggetto e finalita'



   1.  La  presente legge, in conformita' a quanto previsto dall'art.
117,  comma  2,  lettera  h),  della Costituzione, detta disposizioni
concernenti    i    requisiti    essenziali    di   uniformita'   per
l'organizzazione  e  lo  svolgimento,  da  parte  dei  Comuni e delle
Province,  anche  in  forma  associata  o  per  delega alle Comunita'
Montane,  delle  funzioni  di  polizia  amministrativa locale tramite
strutture  di  polizia  comunale, denominata polizia municipale, e di
polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge
con  il  termine  polizia  locale,  al fine di assicurarne l'efficace
espletamento sul territorio regionale.
   2.  Le  funzioni  di  polizia  locale  spettano  ai  Comuni e alle
Province, per quanto di competenza di questi, secondo quanto disposto
dalla  presente  legge,  in  attuazione dell'art. 118, comma 1, della
Costituzione.
   3.  La  polizia  locale  contribuisce  alla promozione del sistema
integrato di sicurezza delle citta' e del territorio regionale di cui
alla  legge  regionale  24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali
per la promozione di sistemi integrati di sicurezza).
   4.  Le  attivita'  di coordinamento tra lo Stato, la Regione e gli
enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive competenze e sulla base
degli  accordi  di  cui  all'art.  8 della legge regionale n. 28/2004
cosi' come modificato dall'art. 31 della presente legge, concorrono a
realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle
comunita'.