(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria del 6 agosto 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge, in conformita' a quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformita' per l'organizzazione e lo svolgimento, da parte dei Comuni e delle Province, anche in forma associata o per delega alle Comunita' Montane, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne l'efficace espletamento sul territorio regionale. 2. Le funzioni di polizia locale spettano ai Comuni e alle Province, per quanto di competenza di questi, secondo quanto disposto dalla presente legge, in attuazione dell'art. 118, comma 1, della Costituzione. 3. La polizia locale contribuisce alla promozione del sistema integrato di sicurezza delle citta' e del territorio regionale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza). 4. Le attivita' di coordinamento tra lo Stato, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 28/2004 cosi' come modificato dall'art. 31 della presente legge, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunita'.