(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 
               n. 1 Straordinario del 5 gennaio 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
                        Esercizio provvisorio 
    1. La Giunta regionale e'  autorizzata,  ai  sensi  dell'art.  62
dello Statuto e dell'art. 12 della L.R. 25 marzo 2002, n.  3  recante
«Ordinamento   contabile   della   Regione   Abruzzo»    a    gestire
provvisoriamente, fino al 31 marzo 2009, il  bilancio  di  previsione
della Regione per l'esercizio finanziario 2009 secondo gli  elaborati
contabili concernenti detto esercizio  finanziario,  approvati  dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 1264/C del 13 dicembre 2008 con
le disposizioni e modalita' previste nel relativo progetto  di  legge
all'esame del Consiglio regionale. 
    2. L'autorizzazione e' estesa, per identico periodo,  ai  bilanci
allegati  a  quello  regionale  nei  limiti  degli  stanziamenti  ivi
previsti, delle Aziende per il diritto allo studio  universitario  di
l'Aquila, Teramo e Chieti ai sensi degli artt. 12 e 47 della L.R.  25
marzo 2002, n. 3. 
    3. La gestione in via  provvisoria  del  bilancio  e'  consentita
limitatamente ad  un  dodicesimo  della  spesa  prevista  da  ciascun
capitolo. 
    4. Per gli Enti, le Agenzie, le Aziende  e  gli  altri  organismi
dipendenti dalla Regione i cui  bilanci  non  risultano  allegati  al
disegno di legge approvato con la deliberazione di cui al comma 1 del
presente  articolo,   e'   consentita   la   gestione   della   spesa
esclusivamente per spese di natura obbligatoria per obbligazioni gia'
assunte.