(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 Straordinario del 5 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Esercizio provvisorio 1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto e dell'art. 12 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante «Ordinamento contabile della Regione Abruzzo» a gestire provvisoriamente, fino al 31 marzo 2009, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1264/C del 13 dicembre 2008 con le disposizioni e modalita' previste nel relativo progetto di legge all'esame del Consiglio regionale. 2. L'autorizzazione e' estesa, per identico periodo, ai bilanci allegati a quello regionale nei limiti degli stanziamenti ivi previsti, delle Aziende per il diritto allo studio universitario di l'Aquila, Teramo e Chieti ai sensi degli artt. 12 e 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3. 3. La gestione in via provvisoria del bilancio e' consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo. 4. Per gli Enti, le Agenzie, le Aziende e gli altri organismi dipendenti dalla Regione i cui bilanci non risultano allegati al disegno di legge approvato con la deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo, e' consentita la gestione della spesa esclusivamente per spese di natura obbligatoria per obbligazioni gia' assunte.