(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 
               n. 1 Straordinario del 5 gennaio 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
Disposizioni fiscali in materia di addizionale  regionale  all'accisa
sul  gas  naturale  ed  imposta  sostitutiva  per  le  utenze  esenti
                             dall'accisa 
    1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  l'addizionale  regionale
all'accisa sul gas naturale e l'imposta  sostitutiva  per  le  utenze
esenti dall'accisa, istituite  dall'art.  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo 21  dicembre  1990,  n.  398  (Istituzione  e  disciplina
dell'addizionale regionale all'imposta erariale  di  trascrizione  di
cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e  successive  modificazioni,
dell'addizionale regionale all'accisa  sul  gas  naturale  e  per  le
utenze  esenti,  di  un'imposta   sostitutiva   dell'addizionale,   e
previsione della  facolta'  delle  regioni  a  statuto  ordinario  di
istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione),  sono
determinate, in attuazione dell'art.  2  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2007, n.  26  (Attuazione  della  direttiva  2003/96/CE  che
ristruttura il quadro comunitario  per  la  tassazione  dei  prodotti
energetici e dell'elettricita'), nelle misure indicate nella  tabella
A allegata alla presente legge. 
    2. Le aliquote relative  agli  usi  industriali,  artigianali  ed
agricoli restano determinate  nella  misura  del  50  per  cento  del
corrispondente tributo erariale.