(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 21 gennaio 2009, n. 3) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo; Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali sono ricomprese le concessioni in via amministrativa di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali; Visto il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 16/2002 il quale dispone che l'Amministrazione regionale adotta apposito Regolamento per la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche; Visto il Regolamento approvato con proprio decreto di data 29 aprile 2005, n. 0113/Pres., su conforme deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2005, n. 762; Visto in particolare l'articolo 2 del citato Regolamento il quale prevede le modalita' di revisione biennale dei canoni del tariffario generale ad esso allegato, da adottare con la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 16/2002, con l'applicazione tra l'altro, dove non diversamente previsto, di un coefficiente di aggiornamento pari alla variazione degli indici ISTAT; Visto il Regolamento approvato con proprio decreto 6 novembre 2006, n. 0335/Pres., su conforme deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2006, n. 2539, relativo all'aggiornamento del tariffario dei canoni demaniali per il periodo 2007-2008; Visto il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 il quale dispone che a partire dal 1° gennaio 2007 la decorrenza dell'entrata in vigore dell'aggiornamento biennale dei canoni di cui all'art. 57, comma 1, della legge regionale 16/2002 e' riferita all'anno solare, con conseguente decorrenza iniziale di ogni biennio successivo dalla medesima data del 1° gennaio; Ritenuto pertanto di sottoporre a revisione per il biennio 2009-2010 il canone di concessione relativo ai beni demaniali in argomento, con riferimento alle categorie di utilizzo di cui al proprio decreto 29 aprile 2005, n. 0113/Pres., nonche' di determinare il canone per alcune nuove fattispecie costituenti specifiche casistiche delle tipologie concessorie gia' individuate dall'art. 1 del medesimo proprio decreto n. 113/2005; Atteso che l'aggiornamento dei canoni sottoposti a revisione, ove non sia diversamente operato, viene correttamente determinato in base agli indici ISTAT riferiti al periodo biennale giunto ormai a prossima scadenza, come rilevati e disponibili alla data di adozione della presente deliberazione e quindi da gennaio 2007 (indice 128,5) ad ottobre 2008 (135,2); Rilevato che la variazione percentuale calcolata in base agli indici ISTAT sopra considerati risulta determinata nella misura del +5,21% che costituisce la maggiorazione percentuale applicata ai canoni del Tariffario Generale pertinente al prossimo biennio 2009-2010, rispetto a quelli del biennio 2007-2008 in scadenza; Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16; Visto l'articolo 42 dello Statuto; Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2937; Decreta: 1. E' approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16», relativo alla revisione del Tariffario Generale dei canoni demaniali per gli anni 2009-2010, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO