(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 46 del 12 novembre 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  deliberazione  18  settembre  2008, n. 1849 concernente
«Indicazioni  per  la  gestione  delle attivita' e degli interventi a
favore   della  famiglia  a  seguito  dell'istituzione  del  Servizio
politiche  per la famiglia e della nuova articolazione delle funzioni
connesse»;
   Visto  l'articolo  2,  comma 28, della legge regionale 28 dicembre
2007,  n.  30  «Legge  strumentale  alla  manovra  di bilancio (Legge
strumentale  2008)», cosi' come modificato dall'articolo 9, comma 16,
della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio
2008  e  del  bilancio  pluriennale  per  gli anni 2008-2010 ai sensi
dell'articolo  34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), con il
quale, nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'articolo 13,
comma  1, lettera b), e del regolamento di cui all'articolo 13, comma
2,  lettera  d), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema
educativo   integrato   dei   servizi   per   la   prima   infanzia),
l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata a concedere ai soggetti
del privato sociale e privati gestori di nidi d'infanzia autorizzati,
ai  soggetti  pubblici diversi dai Comuni singoli o associati gestori
di   nidi  d'infanzia  aziendali  autorizzati,  nonche'  ai  soggetti
pubblici,   del   privato   sociale  e  privati  gestori  di  servizi
integrativi  e  sperimentali per i quali sia stata presentata domanda
per  il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, contributi per
il sostegno della gestione dei servizi medesimi;
   Considerato  che alla data odierna non sono stati ancora stabiliti
i  criteri  di  cui  all'articolo  13,  comma  1, lettera b), nonche'
approvato  il  regolamento  di  cui al medesimo articolo 13, comma 2,
lettera d), della legge regionale 20/2005;
   Atteso  che,  ai  sensi  del  comma 29 dell'articolo 2 della sopra
menzionata  legge  regionale  30/2007, i criteri di ripartizione e le
modalita'   di   concessione,   rendicontazione   ed  erogazione  dei
contributi   di  cui  al  comma  28  sono  individuati  con  apposito
regolamento;
   Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n.
2061;
                              Decreta:
   1.   E'   emanato   il   «Regolamento  concernente  i  criteri  di
ripartizione   e   le   modalita'   di   concessione,   erogazione  e
rendicontazione  dei  contributi  di  cui all'art. 2, comma 29, della
legge  regionale  28  dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) e
successive  modifiche,  per  il  sostegno  della  gestione  dei  nidi
d'infanzia  e  dei  servizi  integrativi  e  sperimentali»  nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3. Il  presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO