(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 19 novembre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro», ed in particolare l'articolo 7, comma 4, secondo il quale la Regione individua con regolamento forme e modalita' di sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti nelle materie attribuite alle stesse ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7; Visto il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856; Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 2892, con la quale e' stato approvato l'aggiornamento del sopra citato Programma triennale; Visto il protocollo di intesa tra Regione e Province per l'attuazione del trasferimento a queste ultime del personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro e delle relative risorse finanziarie, sottoscritto in data 10 maggio 2007, il cui testo e' stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2007, n. 738; Visto il Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro, approvato con proprio decreto 22 maggio 2008, n. 0121/Pres., con il quale e' stata data attuazione al punto 1 di pagina 3 del sopra citato protocollo; Ritenuto di dare attuazione tramite apposito Regolamento anche ai punti 2 e 3 di pagina 3 del sopra citato protocollo, i quali prevedono rispettivamente: a) l'attribuzione da parte della Regione a ciascuna Provincia che si doti di una posizione dirigenziale la quale segua in via esclusiva l'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti in materia di lavoro e delle tematiche collegate di risorse pari ad euro 60.000,00 per il primo anno, euro 50.000,00 per il secondo anno, euro 40.000 dal terzo anno in poi; b) l'attribuzione da parte della Regione alle Province di risorse pari a complessivi euro 50.000,00 per ogni esercizio finanziario (da ripartire secondo criteri da individuare di intesa con le Province) al fine di consentire l'attivazione di ulteriori posizioni di elevata professionalita' per la gestione delle attivita' di maggior rilievo nel campo delle politiche del lavoro; Vista l'intesa intercorsa tra le Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine del 25 maggio 2007, con cui e' stato concordato che le sopra menzionate risorse finanziarie di cui al punto 3 di pagina 3 del sopra citato Protocollo vengano ripartite in misura uguale fra le quattro Province; Ritenuto di aderire a tale proposta di riparto, espressione della concorde volonta' delle Province; Sentito il Comitato di coordinamento interistituzionale, che nella seduta di data 8 ottobre 2008 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2161, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento per il sostegno all'attivazione e al mantenimento da parte delle Province di posizioni dirigenziali e di ulteriori posizioni di elevata professionalita', ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e a qualita' del lavoro)», di seguito Regolamento; Sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali, il quale ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) ha esaminato nella riunione di data 28 ottobre 2008 il testo del Regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo parere favorevole con proposta di sostituire agli articoli 2 e 4 le parole «posizione dirigenziale la quale segua in via esclusiva» con le parole «posizione dirigenziale la quale segua in via prevalente» con riferimento alla posizione dirigenziale che segua l'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti in materia di lavoro e delle tematiche collegate, per la cui attivazione o mantenimento viene prevista la concessione del contributo alle Province; Ritenuto di aderire alla richiesta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali, prevedendo quindi che il contributo previsto dal Regolamento possa essere concesso alle Province a fronte dell'attivazione o mantenimento di una posizione dirigenziale la quale segua in via prevalente l'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti in materia di lavoro e delle tematiche collegate; Ritenuto per ragioni di coerenza del testo regolamentare di inserire analoga modifica all'articolo 1; Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2008, n. 2271, con la quale e' stato approvato in via definitiva il «Regolamento per il sostegno all'attivazione e al mantenimento da parte delle Province di posizioni dirigenziali e di ulteriori posizioni di elevata professionalita', ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per il sostegno all'attivazione e al mantenimento da parte delle Province di posizioni dirigenziali e di ulteriori posizioni di elevata professionalita', ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. lI presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO