(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 47 del 19 novembre 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  legge  regionale  9  agosto 2005, n. 18, recante «Norme
regionali  per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro», ed
in  particolare  l'articolo  7,  comma 4, secondo il quale la Regione
individua con regolamento forme e modalita' di sostegno all'esercizio
da  parte  delle  Province delle funzioni e dei compiti nelle materie
attribuite alle stesse ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7;
   Visto  il  Programma  triennale  regionale  di politica del lavoro
2006-2008,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta regionale 21
aprile 2006, n. 856;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n.
2892,  con  la  quale  e'  stato  approvato l'aggiornamento del sopra
citato Programma triennale;
   Visto   il  protocollo  di  intesa  tra  Regione  e  Province  per
l'attuazione  del trasferimento a queste ultime del personale adibito
allo  svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro e
delle  relative  risorse  finanziarie, sottoscritto in data 10 maggio
2007,  il cui testo e' stato approvato con deliberazione della Giunta
regionale 29 marzo 2007, n. 738;
   Visto  il Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle
Province delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro, approvato
con  proprio  decreto  22 maggio 2008, n. 0121/Pres., con il quale e'
stata  data  attuazione  al  punto  1  di  pagina  3 del sopra citato
protocollo;
   Ritenuto  di dare attuazione tramite apposito Regolamento anche ai
punti  2  e  3  di  pagina  3  del  sopra  citato protocollo, i quali
prevedono rispettivamente:
    a) l'attribuzione da parte della Regione a ciascuna Provincia che
si doti di una posizione dirigenziale la quale segua in via esclusiva
l'esercizio  dei  compiti  e  delle funzioni trasferiti in materia di
lavoro  e delle tematiche collegate di risorse pari ad euro 60.000,00
per  il  primo  anno, euro 50.000,00 per il secondo anno, euro 40.000
dal terzo anno in poi;
    b) l'attribuzione da parte della Regione alle Province di risorse
pari  a complessivi euro 50.000,00 per ogni esercizio finanziario (da
ripartire  secondo  criteri da individuare di intesa con le Province)
al fine di consentire l'attivazione di ulteriori posizioni di elevata
professionalita'  per  la gestione delle attivita' di maggior rilievo
nel campo delle politiche del lavoro;
   Vista  l'intesa  intercorsa  tra  le Province di Trieste, Gorizia,
Pordenone e Udine del 25 maggio 2007, con cui e' stato concordato che
le sopra menzionate risorse finanziarie di cui al punto 3 di pagina 3
del sopra citato Protocollo vengano ripartite in misura uguale fra le
quattro Province;
   Ritenuto  di aderire a tale proposta di riparto, espressione della
concorde volonta' delle Province;
   Sentito il Comitato di coordinamento interistituzionale, che nella
seduta  di  data 8 ottobre 2008 ha esaminato lo schema di regolamento
all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;
   Vista  la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n.
2161,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
«Regolamento  per  il  sostegno  all'attivazione e al mantenimento da
parte  delle  Province  di  posizioni  dirigenziali  e  di  ulteriori
posizioni  di  elevata  professionalita',  ai  sensi dell'articolo 7,
comma  4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali
per  l'occupazione,  la  tutela e a qualita' del lavoro)», di seguito
Regolamento;
   Sentito  l'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio delle autonomie
locali,  il  quale ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e
36,  comma  5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e
norme  fondamentali  del  sistema  Regione  -  autonomie  locali  nel
Friuli-Venezia Giulia) ha esaminato nella riunione di data 28 ottobre
2008  il  testo  del Regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo
parere  favorevole  con proposta di sostituire agli articoli 2 e 4 le
parole  «posizione  dirigenziale la quale segua in via esclusiva» con
le  parole  «posizione dirigenziale la quale segua in via prevalente»
con riferimento alla posizione dirigenziale che segua l'esercizio dei
compiti  e  delle  funzioni  trasferiti  in materia di lavoro e delle
tematiche  collegate,  per  la  cui  attivazione o mantenimento viene
prevista la concessione del contributo alle Province;
   Ritenuto  di aderire alla richiesta dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio delle autonomie locali, prevedendo quindi che il contributo
previsto dal Regolamento possa essere concesso alle Province a fronte
dell'attivazione  o  mantenimento  di  una  posizione dirigenziale la
quale  segua  in  via  prevalente  l'esercizio  dei  compiti  e delle
funzioni trasferiti in materia di lavoro e delle tematiche collegate;
   Ritenuto  per  ragioni  di  coerenza  del  testo  regolamentare di
inserire analoga modifica all'articolo 1;
   Vista  la deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2008, n.
2271,   con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  definitiva  il
«Regolamento  per  il  sostegno  all'attivazione e al mantenimento da
parte  delle  Province  di  posizioni  dirigenziali  e  di  ulteriori
posizioni  di  elevata  professionalita',  ai  sensi dell'articolo 7,
comma  4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali
per  l'occupazione,  la  tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale;
   Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
                              Decreta:
   1. E' emanato il «Regolamento per il sostegno all'attivazione e al
mantenimento  da  parte delle Province di posizioni dirigenziali e di
ulteriori   posizioni   di   elevata   professionalita',   ai   sensi
dell'articolo  7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e la qualita' del
lavoro)»,  nel  testo  allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  lI  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
                                TONDO