(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 14 ottobre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. (Criteri e procedura di valutazione della dirigenza), da ultimo modificato con decreto del Presidente della Provincia n. 9-130/Leg. di data 4 giugno 2003; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1936 di data 1 agosto 2008, con la quale e' stato approvato il regolamento recante «Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. (Criteri e procedura di valutazione della dirigenza)»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. 1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg., e' sostituito dal seguente: «2. L'incarico di cui al comma 1 e' conferito per la durata di due o quattro anni, ed e' rinnovabile, per ciascun componente, fino al limite massimo di otto anni continuativi. In entrambi i casi l'incarico e' comunque prorogato fino al 30 giugno successivo alla data di scadenza del medesimo.».