(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 29 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45, comma 2 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'art. 117, comma 4 della Costituzione, tutela, sviluppa e valorizza l'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche. 2. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive), favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, comprese quelle dell'artigianato artistico e tradizionale, nonche' la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della contrattazione di secondo livello, compreso lo sviluppo degli strumenti della bilateralita'. 3. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione e ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), attua forme di concertazione con gli enti locali, le organizzazioni delle imprese e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative a livello regionale.