(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del
                          29 ottobre 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.
                              Finalita'

   1.  La  Regione  Toscana,  ai  sensi  dell'art.  45, comma 2 della
Costituzione  e  nell'ambito  della  competenza  legislativa  di  cui
all'art.   117,  comma  4  della  Costituzione,  tutela,  sviluppa  e
valorizza   l'artigianato   anche   nelle   sue  diverse  espressioni
territoriali, tradizionali e artistiche.
   2.  La  Regione,  nell'ambito  degli  strumenti  di programmazione
previsti  dalla  vigente  normativa  e,  in  particolare,  dal  piano
regionale di sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20
marzo  2000,  n. 35 (disciplina degli interventi regionali in materia
di  attivita'  produttive), favorisce il consolidamento e lo sviluppo
delle imprese artigiane, comprese quelle dell'artigianato artistico e
tradizionale,  nonche'  la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei
livelli  occupazionali,  con  particolare  riguardo  al  rispetto dei
contratti  collettivi  nazionali  di lavoro e della contrattazione di
secondo   livello,   compreso   lo  sviluppo  degli  strumenti  della
bilateralita'.
   3.  La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo
e  programmazione  e  ai  sensi dell'art. 15 della legge regionale 11
agosto  1999,  n.  49 (norme in materia di programmazione regionale),
attua  forme  di concertazione con gli enti locali, le organizzazioni
delle  imprese  e  le  organizzazioni  dei lavoratori dipendenti piu'
rappresentative a livello regionale.