LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale n. 17 dicembre 2007, n. 24; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 52-10093 del 17 novembre 2008; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)». Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), attiva un Programma regionale (di seguito: Programma regionale) per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualita' di coltura, finalizzato alla tutela degli aspetti paesaggistici, ecologici e produttivi del patrimonio castanicolo piemontese. 2. Il Programma regionale, che si attua sull'intero territorio della Regione Piemonte, provvede ad istituire un regime di aiuti per la concessione di contributi ai conduttori dei castagneti da frutto, al fine di realizzare interventi specifici di tutela, conservazione e miglioramento.