LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
   Vista la legge regionale n. 17 dicembre 2007, n. 24;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale n. 52-10093 del 17
novembre 2008;
                                Emana
il seguente regolamento:
   Regolamento  regionale  recante:  «Attuazione dell'art. 8, comma 5
della  legge  regionale n. 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi
epigei spontanei)».

                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

   1.  Il  presente  regolamento, in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24
(Tutela  dei  funghi epigei spontanei), attiva un Programma regionale
(di  seguito: Programma regionale) per la manutenzione, la pulizia ed
il  miglioramento  dei castagneti da frutto in attualita' di coltura,
finalizzato  alla  tutela  degli  aspetti  paesaggistici, ecologici e
produttivi del patrimonio castanicolo piemontese.
   2.  Il  Programma  regionale,  che si attua sull'intero territorio
della  Regione Piemonte, provvede ad istituire un regime di aiuti per
la  concessione di contributi ai conduttori dei castagneti da frutto,
al fine di realizzare interventi specifici di tutela, conservazione e
miglioramento.