(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Siciliana
                 Parte I - n. 38 del 18 agosto 2008)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

                  Collegamenti con le isole minori

   1.   Al   fine   di  assicurare  la  continuita'  dei  servizi  di
collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia, di cui alla
legge  regionale  n.  9  agosto  2002, n. 12 e successive modifiche e
integrazioni,  la  dotazione  finanziaria  dell'U.P.B.  12.3.1.3.1  -
capitolo  476520  -  e'  incrementata  di 5.000 migliaia di euro, per
l'esercizio  finanziario  2008  e  di  27.000  migliaia  di  euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010.
   2  .  Agli  oneri  di  cui  al comma 1 si provvede per 1'esercizio
finanziario 2008 con parte delle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.2
-  capitolo  215704 - accantonamento codice 1002 - del bilancio della
Regione  per  l'esercizio  finanziario  medesimo.  Per  gli  esercizi
finanziari  2009  e 2010 la relativa spesa, pari a 27.000 migliaia di
euro  annui,  trova  riscontro nel bilancio pluriennale della Regione
per  il  triennio  2008-2010,  U.P.B.  4.2.1.5.2  - capitolo 215704 -
accantonamento  codice  1002  quanto  a  19.500  migliaia  di  euro e
accantonamento codice 1003 quanto a 7.500 migliaia di euro.