(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Siciliana Parte I - n. 38 del 18 agosto 2008) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Collegamenti con le isole minori 1. Al fine di assicurare la continuita' dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia, di cui alla legge regionale n. 9 agosto 2002, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, la dotazione finanziaria dell'U.P.B. 12.3.1.3.1 - capitolo 476520 - e' incrementata di 5.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2008 e di 27.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010. 2 . Agli oneri di cui al comma 1 si provvede per 1'esercizio finanziario 2008 con parte delle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento codice 1002 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 la relativa spesa, pari a 27.000 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento codice 1002 quanto a 19.500 migliaia di euro e accantonamento codice 1003 quanto a 7.500 migliaia di euro.