(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Siciliana
                 Parte I - n. 38 del 18 agosto 2008)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

    Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti

   1.  Dopo  il  primo comma dell'art. 57 della legge regionale n. 27
dicembre  1978,  n.  71,  e  successive modifiche ed integrazioni, e'
aggiunto il seguente:
    «Con  l'osservanza  delle procedure di cui all'art. 7 della legge
regionale  n.  11  aprile  1981,  n.  65  e  successive  modifiche ed
integrazioni, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla
lettera  a)  del primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 12
giugno  1976,  n.  78  per le opere di manutenzione straordinaria, di
ammodernamento  e  di  potenziamento,  strettamente  funzionali  alla
sicurezza  dei  voli  negli  aeroporti,  dotate  delle autorizzazioni
rilasciate dagli enti preposti».
   2.  Quanto  previsto dal comma 1 si applica per gli aeroporti gia'
in esercizio alla data di pubblicazione della presente legge.