(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Siciliana Parte I - n. 38 del 18 agosto 2008) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti 1. Dopo il primo comma dell'art. 57 della legge regionale n. 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: «Con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 12 giugno 1976, n. 78 per le opere di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla sicurezza dei voli negli aeroporti, dotate delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti». 2. Quanto previsto dal comma 1 si applica per gli aeroporti gia' in esercizio alla data di pubblicazione della presente legge.