(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
                      n. 3 del 22 gennaio 2009)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

                          F i n a l i t a'

   1.  La  Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e
della  legislazione  nazionale e regionale, gli interventi a sostegno
dell'artigianato  attraverso lo sviluppo della qualificazione e della
competitivita'  delle  imprese,  la tutela della professionalita', la
valorizzazione    delle    produzioni   nelle   diverse   espressioni
territoriali e settoriali.
   2.  Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1,
la Regione si avvale del concorso degli enti locali e delle Camere di
commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  (CCIAA),  delle
commissioni   regionale   e   provinciali  per  l'artigianato,  delle
confederazioni   regionali   artigiane  e  delle  loro  articolazioni
territoriali,   nonche'   di   altri   soggetti  pubblici  e  privati
individuati  dalla  Giunta  regionale,  nel  rispetto dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.
   3.  La  Regione  persegue le finalita' di cui al presente articolo
nel   rispetto   della   sostenibilita'  dello  sviluppo  in  termini
ambientali  e  territoriali  e  della sicurezza nei luoghi di lavoro,
favorendo  l'affermazione e la crescita della responsabilita' sociale
delle imprese nel pieno rispetto dei diritti del lavoro.
   4.   La  Regione  assicura  distinta  considerazione  giuridica  e
amministrativa  all'artigianato,  nella  valutazione dell'impatto dei
provvedimenti  che  vengono assunti con riguardo ai diversi ambiti di
intervento  in  cui  si  rileva  la  presenza delle imprese artigiane
accanto a quella degli altri settori produttivi.