(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 22 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitivita' delle imprese, la tutela della professionalita', la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali. 2. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del concorso degli enti locali e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), delle commissioni regionale e provinciali per l'artigianato, delle confederazioni regionali artigiane e delle loro articolazioni territoriali, nonche' di altri soggetti pubblici e privati individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. 3. La Regione persegue le finalita' di cui al presente articolo nel rispetto della sostenibilita' dello sviluppo in termini ambientali e territoriali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, favorendo l'affermazione e la crescita della responsabilita' sociale delle imprese nel pieno rispetto dei diritti del lavoro. 4. La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa all'artigianato, nella valutazione dell'impatto dei provvedimenti che vengono assunti con riguardo ai diversi ambiti di intervento in cui si rileva la presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori produttivi.