(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Lazio n. 34 -
                  Parte I - del 13 settembre 2008)

                         LA GIUNTA REGIONALE
                             Ha adottato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              E m a n a

   il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Sostituzione  dell'art. 3 del regolamento regionale 6 settembre 2002,
                                n. 1



   1.  L'art.  3 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e'
sostituito dal seguente:
   «Art.  3 (Conferenze di coordinamento). - 1. Al fine di assicurare
l'unitarieta' complessiva dell'azione amministrativa e l'integrazione
tra  attivita'  d'indirizzo ed attivita' gestionale, e' istituita, ai
sensi  dell'art.  10,  comma  1,  della  legge  di organizzazione, la
«Conferenza  di  coordinamento  tra  indirizzo  politico  e  gestione
amministrativa»,  di  seguito denominata conferenza di coordinamento,
quale  strumento  funzionale  di  raccordo  tra  organi  di decisione
politica e responsabili della gestione.
   2.  La conferenza di coordinamento e' presieduta dal presidente o,
su sua delega, dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera  g),  ed  e'  composta  dagli  assessori  e dai direttori dei
dipartimenti. Ad essa partecipa il capo dell'ufficio di gabinetto del
presidente.
   3.  Il presidente della giunta, o il segretario generale delegato,
convoca  la  conferenza  di  coordinamento per definire gli obiettivi
strategici  da  assegnare ai dipartimenti, per verificare i risultati
raggiunti,  per  esaminare  le  scelte  strategiche regionali ed ogni
qualvolta lo ritenga necessario.
   4.   Al   fine  dell'esercizio  della  funzione  di  coordinamento
complessivo  delle  attivita'  della  giunta,  prevista nell'art. 10,
comma  2,  della  legge  di  organizzazione,  e' istituita, presso il
segretariato   generale,   la   «Conferenza   interdipartimentale  di
coordinamento  delle  attivita'  gestionali»,  di  seguito denominata
conferenza interdipartimentale.
   5.  La  conferenza  interdipartimentale e' composta dal segretario
generale,  o  suo  delegato,  che  la  convoca  e  la presiede, e dai
direttori  di  dipartimento,  in  qualita'  di membri effettivi della
stessa,  nonche'  dai  direttori  regionali,  in  qualita'  di membri
eventuali,  che  partecipano alle sedute in relazione alle materie da
trattare, con mere funzioni consultive.
   6.   La   conferenza   interdipartimentale  si  riunisce,  con  la
partecipazione   dei   membri   effettivi   ed   eventuali,   per  la
comunicazione  delle  linee  guida del programma di cui all'art. 188,
nonche'  ogni qual volta il segretario generale lo ritenga necessario
e,  in  ogni caso, quando si debba discutere di questioni particolari
che attengono all'amministrazione regionale nel suo complesso.
   7.  La conferenza interdipartimentale nella prima seduta adotta un
regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.
   8.  Le  funzioni di segretario delle conferenze di cui al presente
articolo  sono  svolte  da  un  funzionario  designato dal segretario
generale.».