(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 - Parte I - del 13 settembre 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Sostituzione dell'art. 3 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 1. L'art. 3 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Conferenze di coordinamento). - 1. Al fine di assicurare l'unitarieta' complessiva dell'azione amministrativa e l'integrazione tra attivita' d'indirizzo ed attivita' gestionale, e' istituita, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge di organizzazione, la «Conferenza di coordinamento tra indirizzo politico e gestione amministrativa», di seguito denominata conferenza di coordinamento, quale strumento funzionale di raccordo tra organi di decisione politica e responsabili della gestione. 2. La conferenza di coordinamento e' presieduta dal presidente o, su sua delega, dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera g), ed e' composta dagli assessori e dai direttori dei dipartimenti. Ad essa partecipa il capo dell'ufficio di gabinetto del presidente. 3. Il presidente della giunta, o il segretario generale delegato, convoca la conferenza di coordinamento per definire gli obiettivi strategici da assegnare ai dipartimenti, per verificare i risultati raggiunti, per esaminare le scelte strategiche regionali ed ogni qualvolta lo ritenga necessario. 4. Al fine dell'esercizio della funzione di coordinamento complessivo delle attivita' della giunta, prevista nell'art. 10, comma 2, della legge di organizzazione, e' istituita, presso il segretariato generale, la «Conferenza interdipartimentale di coordinamento delle attivita' gestionali», di seguito denominata conferenza interdipartimentale. 5. La conferenza interdipartimentale e' composta dal segretario generale, o suo delegato, che la convoca e la presiede, e dai direttori di dipartimento, in qualita' di membri effettivi della stessa, nonche' dai direttori regionali, in qualita' di membri eventuali, che partecipano alle sedute in relazione alle materie da trattare, con mere funzioni consultive. 6. La conferenza interdipartimentale si riunisce, con la partecipazione dei membri effettivi ed eventuali, per la comunicazione delle linee guida del programma di cui all'art. 188, nonche' ogni qual volta il segretario generale lo ritenga necessario e, in ogni caso, quando si debba discutere di questioni particolari che attengono all'amministrazione regionale nel suo complesso. 7. La conferenza interdipartimentale nella prima seduta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento. 8. Le funzioni di segretario delle conferenze di cui al presente articolo sono svolte da un funzionario designato dal segretario generale.».