(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Lazio n. 34 -
                Parte prima - del 13 settembre 2008)

                         LA GIUNTA REGIONALE
                             Ha adottato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              E m a n a

   il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                  Oggetto e ambito di applicazione



   1.  Il  presente  regolamento detta norme attuative ed integrative
della  legge  regionale 2 maggio 1995, n. 22 (definitiva sistemazione
delle  fasce  frangivento  in  Agro  Pontino)  e successive modifiche
relative  alle  cessioni  e alle alienazioni delle fasce frangivento,
ivi  comprese  le  modalita'  per la stima del valore del suolo e del
soprassuolo,  nonche' alle concessioni di servitu' di passaggio sulle
fasce stesse.
   2.  I  beni  oggetto  del presente regolamento sono costituiti dai
terreni  destinati  a  fasce  frangivento in Agro Pontino ubicati sia
all'interno  dei  perimetri  urbani  come  definiti  dagli  strumenti
urbanistici  vigenti  nei  singoli  comuni,  sia  in zone agricole o,
comunque, all'esterno degli stessi perimetri urbani.
   3.  I  terreni  gia' destinati a fasce frangivento ubicati in zone
agricole  o,  comunque,  all'esterno dei perimetri urbani dei singoli
comuni,  possono  essere  alienati  soltanto qualora abbiano perso la
specifica  funzione  per  carenza  di  alberature  di  eucaliptus e/o
conifere   radicate   sui   terreni   stessi,   ovvero  per  la  loro
irreversibile  trasformazione conseguente ad occupazione senza titolo
o  per l'eccessiva onerosita' del ripristino dell'originaria funzione
del bene.