(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 130 del 7 novembre 2008 al Bollettino ufficiale n. 41 della Regione Lazio) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli artt. 23, comma 6, 25, comma 1, 27, comma 2, lettera a) e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive extralberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi, i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali, nonche', i casi di chiusura temporanea dell'esercizio autorizzata dal comune. 2. Il presente regolamento stabilisce, altresi', gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformita' sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attivita', anche ai fini della semplificazione amministrativa.