(Pubblicato  nel  Supplemento ordinario n. 130 del 7 novembre 2008 al
           Bollettino ufficiale n. 41 della Regione Lazio)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                             Ha adottato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                                Emana
   il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

   1.  Il  presente regolamento autorizzato, ai sensi degli artt. 23,
comma  6,  25,  comma  1,  27,  comma  2, lettera a) e 56 della legge
regionale  6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico
laziale.  Modifiche  alla  legge  regionale  6  agosto  1999, n. 14),
individua   le   strutture   ricettive   extralberghiere  e  le  loro
caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i
relativi   segni   distintivi,   i  corrispondenti  requisiti  minimi
funzionali  e  strutturali,  nonche',  i  casi di chiusura temporanea
dell'esercizio autorizzata dal comune.
   2. Il presente regolamento stabilisce, altresi', gli indirizzi per
assicurare  livelli  minimi  di  uniformita' sul territorio regionale
nella  disciplina  dei  procedimenti finalizzati alla classificazione
delle   strutture  ricettive  extralberghiere  e  al  rilascio  delle
autorizzazioni  per  l'esercizio  delle  relative attivita', anche ai
fini della semplificazione amministrativa.