(Pubblicata  nel  Supplemento ordinario n. 130 del 7 novembre 2008 al
           Bollettino ufficiale n. 41 della Regione Lazio)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                             Ha adottato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                                Emana
   il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

   1.  Il  presente regolamento autorizzato, ai sensi degli artt. 23,
comma  6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13
(Organizzazione  del  sistema turistico laziale. Modifiche alla legge
regionale  6  agosto  1999,  n. 14), individua le strutture ricettive
alberghiere  e  le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli
di   classificazione   ed  i  relativi  segni  distintivi  nonche'  i
corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali.
   2. Il presente regolamento stabilisce, altresi', gli indirizzi per
assicurare  livelli  minimi  di  uniformita' sul territorio regionale
nella  disciplina  dei  procedimenti finalizzati alla classificazione
delle   strutture   ricettive   alberghiere   e   al  rilascio  delle
autorizzazioni  per  l'esercizio  delle  relative attivita', anche ai
fini della semplificazione amministrativa.