(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 130 del 7 novembre 2008 al Bollettino ufficiale n. 41 della Regione Lazio) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli artt. 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive alberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi nonche' i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali. 2. Il presente regolamento stabilisce, altresi', gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformita' sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attivita', anche ai fini della semplificazione amministrativa.