(Pubblicato  nel 2° Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione
                 Piemonte n. 49 del 4 dicembre 2008)

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art. 121 della Costituzione (come. modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
   Vista  la  legge  regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificata
dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12;
   Visto il regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33 - 10228 del 1°
dicembre 2008;
                                Emana
il seguente regolamento:
   Regolamento  regionale  recante: «Disposizioni attuative dell'art.
28  della  legge  regionale  17  gennaio  2008, n. 2, come modificato
dall'art.  38  della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia
di demanio idrico della navigazione interna piemontese».

                               Art. 1.
                  Oggetto ed ambito di applicazione

   1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 28 della legge
regionale  17  gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'art. 38 della
legge  regionale  23  maggio  2008,  n. 12,  disciplina  le modalita'
operative  e  gestionali  relative  alla  presentazione delle istanze
aventi ad oggetto occupazioni di aree e beni del demanio idrico della
navigazione interna piemontese avvenute entro il 23 maggio 2008.
   2.  Sono tenuti alla presentazione dell'istanza di cui al presente
regolamento  tutti  i  soggetti  interessati da occupazioni di sedime
demaniale  per  le  quali  non sia gia' stata presentata, entro il 30
settembre  2005,  istanza mediante modello «S5», «S8» o «S9» ai sensi
dell'art.   21   del   regolamento  regionale  5  agosto  2004,  n. 6
(Disciplina  delle  concessioni  del demanio idrico della navigazione
interna  piemontese),  come  da  ultimo  modificato  dall'art.  8 del
regolamento  regionale  7 maggio 2007, n. 5, nonche' tutti i soggetti
che occupano beni demaniali posti nelle zone del demanio idrico della
navigazione  interna piemontese classificate come «portuali» ai sensi
dell'art.  4, comma 1, lettera m) della legge regionale n. 2/2008 per
le quali non sia gia' stata regolarizzata la posizione demaniale.
   3.  In ogni caso sono tenuti alla presentazione dell'istanza tutti
coloro che:
    a)  alla  data  del  passaggio  delle competenze dallo Stato alla
Regione,  erano  in  possesso  di regolare concessione (a prescindere
dalla  loro  relativa  posizione  regolare  o  irregolare rispetto al
pagamento  dei canoni), che per gli effetti dell'art. 21, comma 5 del
regolamento regionale n. 6/2004, e' scaduta al 31 dicembre 2006;
    b)  hanno  chiesto  l'alienazione di beni appartenenti al demanio
dello  Stato,  ai  sensi  dell'art. 5-bis della legge 1° agosto 2003,
n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24
giugno   2003,  n. 143,  recante  disposizioni  urgenti  in  tema  di
versamento  e  riscossione  tributi, di Fondazioni bancarie e di gare
indette  dalla Consip S.p.A.), e hanno chiesto nei tempi stabiliti la
sdemanializzazione del bene;
    c)  hanno  occupato  o  costruito  beni  in  acqua  che in virtu'
dell'accessione dello specchio d'acqua al lago, per gli effetti degli
artt.  822,  823  e  943,  del  codice  civile, sono riconducibili al
demanio dello Stato.
   4.  La  presentazione dell'istanza di cui al comma 1 deve avvenire
utilizzando l'apposito modello allegato (Allegato I).
   5.  Tutte le concessioni rilasciate successivamente al 31 dicembre
2006   sono   efficaci   e  pertanto  non  esiste  alcun  obbligo  di
presentazione dell'istanza a carico del concessionario.