(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 28 gennaio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale n. 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale n. 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»; Visto in particolare, l'art. 95 della citata legge regionale n. 29/2005 che autorizza l'Amministrazione regionale a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. disponibilita' finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, a medio-lungo termine, a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio; Considerato che il comma 3 del citato art. 95 stabilisce che i criteri, la procedura e le modalita' per la concessione delle predette agevolazioni sono definiti con apposito regolamento; Visto il proprio decreto 15 novembre 2006, n. 352/Pres., recante «Regolamento di esecuzione dell'art. 95 della legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio»; Considerato che l'art. 3 del regolamento suddetto prevede l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in G.U.C.E. L 10 del 13 gennaio 2001; Considerato che il gia' richiamato regolamento (CE) n. 70/2001 non e' piu' in vigore dal 1° luglio 2008, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi gia' esentati, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, comma 1 del regolamento medesimo; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008; Rilevata altresi', l'esigenza di apportare alcune modifiche al testo del regolamento, allo scopo di fornire alle imprese in un momento di difficile congiuntura economica uno strumento maggiormente flessibile e consono alle differenti realta' aziendali e di rendere piu' agevole l'attivita' delle banche concedenti i finanziamenti, nonche', di procedere ad una semplificazione del testo in un'ottica di maggior comprensione del medesimo da parte dei beneficiari; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2911; Decreta: 1. E' emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante modifiche al "Regolamento di esecuzione dell'art. 95 della legge regionale n. 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio"», emanato con proprio decreto 15 novembre 2006, n. 352, in conformita' al testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO