(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 28 gennaio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale n. 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"»; Visto in particolare, l'art. 98 della citata legge regionale n. 29/2005 che istituisce il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, le cui dotazioni sono utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle microimprese, piccole e medie imprese operanti nei settori sopra ricordati; Viste le modifiche al citato art. 98 della legge regionale n. 29/2005, introdotte dall'art. 27, della legge regionale n. 20 novembre 2008, n. 13 recante «Modifiche alla legge regione n. 29/2005 in materia di' commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attivita' produttive»; Visto il proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0354/Pres., recante «Regolamento recante modifiche al "Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale n. 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia"»; Considerato che l'art. 3, del regolamento suddetto, prevede l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in G.U.C.E. L 10 del 13 gennaio 2001; Considerato che il gia' richiamato regolamento (CE) n. 70/2001 non e' piu' in vigore dal 1° luglio 2008, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi esentati dal regolamento medesimo; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008; Vista la legge regionale n. 21 luglio 2008, n. 7 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)»; Ritenuto necessario, pertanto, adeguare il citato proprio decreto n. 0352/Pres./2006, in osservanza delle condizioni di cui regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e recepire il disposto dell'art. 27 della legge regionale 13/2008, provvedendo alle opportune modifiche degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20; Vista la legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 gennaio 2009, n. 8; Decreta: 1. E' emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante modifiche al "Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia"», emanato con proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0354/Pres., in conformita' al testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO