(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 24 dicembre 2008) ILCONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti d'eta' per il collocamento a riposo ed esodo del personale delle Comunita' montane e delle Aziende di servizi alla persona 1. Le norme contenute nell'art. 72, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, per quanto compatibili, ai dirigenti ed al personale dipendente della Regione Liguria, dei propri enti strumentali, delle Aziende di servizi alla persona, nonche' delle Comunita' montane in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2. L'art. 5 della legge regionale n. 25 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) si applica, per quanto compatibile, al personale delle Comunita' montane e delle Aziende di servizi alla persona. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per l'anno 2009, il personale delle Comunita' montane e delle Aziende di servizi alla persona devono presentare le relative istanze alle amministrazioni di appartenenza entro il 1° marzo.