(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18
                        del 24 dicembre 2008)

     ILCONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

       Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti
     d'eta' per il collocamento a riposo ed esodo del personale
   delle Comunita' montane e delle Aziende di servizi alla persona

   1.  Le  norme  contenute  nell'art.  72,  commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione  della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si
applicano,  per  quanto  compatibili,  ai  dirigenti  ed al personale
dipendente  della Regione Liguria, dei propri enti strumentali, delle
Aziende  di  servizi alla persona, nonche' delle Comunita' montane in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
   2.  L'art.  5  della  legge  regionale  n.  25  gennaio 2006, n. 1
(Disposizioni  collegate alla legge finanziaria 2006) si applica, per
quanto  compatibile,  al  personale  delle  Comunita' montane e delle
Aziende di servizi alla persona.
   3.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma 2, per l'anno 2009, il
personale  delle  Comunita'  montane  e delle Aziende di servizi alla
persona devono presentare le relative istanze alle amministrazioni di
appartenenza entro il 1° marzo.