(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 60 del 30 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge Art. 1. Finalita' 1. La Regione, con la presente legge, in conformita' alla normativa comunitaria e nell'ambito delle potesta' e delle competenze di cui al Titolo V della Costituzione promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale ed in particolare l'integrazione nei processi di innovazione che caratterizzano l'economia nazionale ed europea. A tal fine la Regione sviluppa politiche per la competitivita' finalizzate a favorire uno sviluppo sostenibile, di seguito denominate politiche industriali. 2. La presente legge disciplina gli interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attivita' produttive, all'incremento della competitivita' e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e nell'ambito del partenariato economico e sociale. Promuove, altresi', la sicurezza nei luoghi di lavoro, la responsabilita' sociale delle imprese, la qualita' delle relazioni industriali, la sostenibilita' ambientale delle produzioni e le pari opportunita'. 3. Le strategie adottate perseguono quali finalita' qualificanti la crescita della occupazione, della produttivita' delle imprese e l'aumento della loro capacita' di innovazione, nonche' la partecipazione a reti di collaborazione, la crescita dimensionale, la promozione ed il rafforzamento dei poli di innovazione e di eccellenza, dei distretti e delle reti di imprese. 4. La ricerca, l'innovazione, la diffusione e il trasferimento tecnologico costituiscono elementi fondamentali per la crescita competitiva del sistema produttivo regionale in coerenza con gli orientamenti comunitari e nazionali. 5. La Regione favorisce altresi' l'integrazione, il coordinamento e la sinergia tra i diversi livelli di governo e di pianificazione delle politiche della ricerca, con particolare riferimento a quelle interregionali, nazionali e comunitarie. 6. La Regione nelle materie di propria competenza concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge. 7. La presente legge si applica alle micro, alle piccole e alle medie imprese cosi' come definite dalla normativa comunitaria vigente.