(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
                     n. 60 del 30 dicembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

   la seguente legge

                               Art. 1.

                              Finalita'

   1.  La  Regione,  con  la  presente  legge,  in  conformita'  alla
normativa comunitaria e nell'ambito delle potesta' e delle competenze
di  cui  al  Titolo  V  della  Costituzione  promuove lo sviluppo del
sistema  produttivo  regionale  ed  in particolare l'integrazione nei
processi  di  innovazione  che caratterizzano l'economia nazionale ed
europea.   A   tal   fine   la  Regione  sviluppa  politiche  per  la
competitivita'  finalizzate  a  favorire uno sviluppo sostenibile, di
seguito denominate politiche industriali.
   2.  La  presente  legge disciplina gli interventi finalizzati allo
sviluppo   e   alla   qualificazione   delle   attivita'  produttive,
all'incremento   della   competitivita'  e  dell'occupazione  in  una
prospettiva  di  sviluppo  sostenibile e nell'ambito del partenariato
economico  e  sociale. Promuove, altresi', la sicurezza nei luoghi di
lavoro,  la  responsabilita' sociale delle imprese, la qualita' delle
relazioni  industriali, la sostenibilita' ambientale delle produzioni
e le pari opportunita'.
   3.  Le  strategie adottate perseguono quali finalita' qualificanti
la  crescita  della  occupazione, della produttivita' delle imprese e
l'aumento   della   loro   capacita'   di   innovazione,  nonche'  la
partecipazione a reti di collaborazione, la crescita dimensionale, la
promozione   ed  il  rafforzamento  dei  poli  di  innovazione  e  di
eccellenza, dei distretti e delle reti di imprese.
   4.  La  ricerca,  l'innovazione,  la diffusione e il trasferimento
tecnologico  costituiscono  elementi  fondamentali  per  la  crescita
competitiva  del  sistema  produttivo  regionale  in coerenza con gli
orientamenti comunitari e nazionali.
   5.  La Regione favorisce altresi' l'integrazione, il coordinamento
e  la  sinergia  tra i diversi livelli di governo e di pianificazione
delle  politiche  della ricerca, con particolare riferimento a quelle
interregionali, nazionali e comunitarie.
   6.  La  Regione  nelle  materie  di propria competenza concorre al
raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
   7.  La  presente  legge si applica alle micro, alle piccole e alle
medie   imprese  cosi'  come  definite  dalla  normativa  comunitaria
vigente.