(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 2
                        del 13 gennaio 2009)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.
Rinvio  condizionato  della revisione generale o di fine vita tecnica
                      delle sciovie a fune alta

   1.  Nelle  more della revisione della normativa statale vigente in
materia  di  esercizio  degli impianti a fune, le sciovie a fune alta
che  giungono  alla  scadenza  del  periodo previsto per la revisione
generale  o  della  vita  tecnica entro il 31 dicembre 2008 e che non
abbiano  gia'  beneficiato  di  analoghe  proroghe possono proseguire
l'esercizio  per  non  oltre un anno rispetto alle scadenze temporali
fissate   nel   paragrafo   5   (Revisioni   generali)   delle  norme
regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio
1985  (Norme  regolamentari  in  materia  di varianti costruttive, di
adeguamenti  tecnici  e  di  revisioni  periodiche  per  i servizi di
pubblico   trasporto  effettuati  con  impianti  funicolari  aerei  e
terrestri),  in  conformita'  a quanto previsto dal paragrafo 4 delle
citate  norme  regolamentari  e  a condizione che siano rispettate le
prescrizioni  stabilite  dal direttore di esercizio e approvate dalla
struttura  regionale  competente  in  materia  di  impianti a fune, a
garanzia della sicurezza degli impianti.