(Pubblicata  nel  3º  S.O.  al  Bollettino  ufficiale  della  Regione
                Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2008) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                  IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
              Modifiche alla legge regionale n. 19/2007 
    1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme  sul  sistema
educativo di istruzione e formazione della  Regione  Lombardia)  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: 
      «1. In coerenza con le direttive  comunitarie  in  materia,  la
certificazione a seguito di frequenza dei percorsi  di  istruzione  e
formazione  professionale  fa  riferimento  ai  sistemi  europei   di
descrizione dei titoli e  delle  qualifiche,  ai  livelli  essenziali
delle prestazioni e agli standard definiti a  livello  nazionale.  In
fase di prima attuazione della presente legge, si fa riferimento alla
decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla
corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale  tra  gli
Stati membri delle Comunita' europee.»; 
      b) al comma 6 dell'art. 10,  le  parole:  «garantire  il»  sono
sostituite dalle seguenti: «contribuire al»; 
      c) all'alinea del comma 1 dell'art. 11, le parole: «si articola
in:» sono sostituite dalle seguenti: «e' cosi' strutturato:»; 
      d) la lettera b) del comma 1 dell'art. 11 e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «b) percorsi di formazione superiore non accademica  successivi
al secondo ciclo cui consegue una certificazione corrispondente al IV
livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di
istruzione  e  formazione  tecnica  superiore,  di  durata   annuale,
biennale o, nel quadro di accordi con il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, anche triennale;»; 
      e) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11, le parole: «quinto
anno integrativo,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «corso  annuale
destinato  a  coloro  che  sono  in  possesso  della   certificazione
conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a),»; 
      f)  al  comma  3  dell'art.  11,  le  parole:  «degli  standard
formativi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle  figure  e  dei
relativi standard di competenza»; 
      g) al comma 1 dell'art. 18, le parole da  «regolamentati  dallo
Stato» a «iscrizione ad albi e associazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito
all'individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei
titoli necessari per il loro esercizio  e  all'istituzione  di  nuovi
albi»; 
      h) al titolo III, prima dell'art. 29, e' inserito il seguente: 
      «Art. 28-bis. («Lombardia eccellente»: azioni regionali per  la
promozione dell'eccellenza nello sviluppo del capitale umano) - 1. La
Regione promuove «Lombardia eccellente», programma per valorizzare  e
sostenere l'eccellenza in ambito educativo e formativo. 
    2. La Regione sostiene e promuove  attivita'  innovative  per  la
valorizzazione del capitale umano nelle  sue  diverse  espressioni  e
potenzialita', anche  in  raccordo  con  le  realta'  produttive,  le
autonomie funzionali e le parti sociali. 
    3. Le attivita' di eccellenza, finalizzate anche a  miglioramenti
organizzativi, strutturali e tecnologici, devono: 
      a) avere un impatto sulla filiera di istruzione,  formazione  e
lavoro secondo una logica di continuita' di percorso; 
      b) utilizzare modalita' e strumenti didattici  che  favoriscano
la   partecipazione   attiva   dei   destinatari,   stimolandone   le
potenzialita' creative e la capacita' di  adattamento  alle  esigenze
del mercato del lavoro; 
      c)  accentuare  e  valorizzare  la  dimensione   estetica   nei
contenuti dell'apprendimento come elemento di arricchimento umano; 
      d) favorire la costituzione di  reti  tra  operatori  anche  di
natura transnazionale; 
      e) prevedere  la  trasferibilita'  e  la  replicabilita'  delle
azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro. 
    4. Le attivita' di cui al comma 3  sono  realizzate  da  soggetti
senza  scopo  di  lucro,  selezionati,  ai  fini  dell'iscrizione  in
apposito albo regionale, sulla base dei seguenti criteri: 
      a) propensione al risultato; 
      b) orientamento alla persona; 
      c) qualita' delle attivita' formative; 
      d) gestione per processi; 
      e) radicamento sul territorio; 
      f)  grado  di  conoscibilita'  delle  attivita'  svolte  e  dei
risultati conseguiti; 
      g) responsabilita' sociale. 
    5. L'iscrizione  all'albo,  contestuale  alla  presentazione  del
progetto  di  «attivita'  di   eccellenza»,   e'   subordinata   alla
valutazione positiva della coerenza con gli  obiettivi  di  cui  alla
presente  legge,  agli  «Indirizzi  pluriennali  e  criteri  per   la
programmazione dei servizi  educativi  di  istruzione  e  formazione»
approvati ai sensi dell'art. 7, nonche' alla legge regionale 22/06  e
ai relativi atti attuativi e di programmazione. 
    6.  Con  decreto  della  direzione   generale   competente   sono
individuati i progetti finanziabili, articolati per attivita', la cui
durata, di norma, non e' inferiore a tre anni,  nonche'  il  relativo
piano economico finanziario. 
    7. La direzione generale competente  garantisce  il  monitoraggio
costante del piano economico-finanziario dalla fase  iniziale  e  per
tutta la durata delle attivita' progettuali.»; 
      i) al comma 2 dell'art. 30 le parole:  «entro  il  31  dicembre
2008.» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  termine  dell'anno
formativo 2008/2009, e comunque entro il 31 dicembre 2009.»; 
      j) il comma 3 dell'art. 30 e' abrogato; 
      k) dopo il comma 7-ter dell'art. 30 e' aggiunto il seguente: 
      «7-quater.  Le  attivita'  di  rilevanza   regionale   previste
dall'art.  5,  comma  1,  lettera  e),  gia'  finanziate  al  momento
dell'abrogazione di cui all'art. 32, comma 2-quater, proseguono  fino
al loro esaurimento.»; 
      l) dopo il comma 2-ter dell'art. 32 e' aggiunto il seguente: 
      «2-quater. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR  del
decreto dirigenziale con il quale si costituisce l'albo regionale  di
cui all'art. 28-bis, e' abrogata la lettera e) del comma 1  dell'art.
5.».