(Pubblicata nel 3º S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale n. 19/2007 1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: «1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale. In fase di prima attuazione della presente legge, si fa riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunita' europee.»; b) al comma 6 dell'art. 10, le parole: «garantire il» sono sostituite dalle seguenti: «contribuire al»; c) all'alinea del comma 1 dell'art. 11, le parole: «si articola in:» sono sostituite dalle seguenti: «e' cosi' strutturato:»; d) la lettera b) del comma 1 dell'art. 11 e' sostituita dalla seguente: «b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue una certificazione corrispondente al IV livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o, nel quadro di accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche triennale;»; e) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11, le parole: «quinto anno integrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a),»; f) al comma 3 dell'art. 11, le parole: «degli standard formativi» sono sostituite dalle seguenti: «delle figure e dei relativi standard di competenza»; g) al comma 1 dell'art. 18, le parole da «regolamentati dallo Stato» a «iscrizione ad albi e associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all'individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all'istituzione di nuovi albi»; h) al titolo III, prima dell'art. 29, e' inserito il seguente: «Art. 28-bis. («Lombardia eccellente»: azioni regionali per la promozione dell'eccellenza nello sviluppo del capitale umano) - 1. La Regione promuove «Lombardia eccellente», programma per valorizzare e sostenere l'eccellenza in ambito educativo e formativo. 2. La Regione sostiene e promuove attivita' innovative per la valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e potenzialita', anche in raccordo con le realta' produttive, le autonomie funzionali e le parti sociali. 3. Le attivita' di eccellenza, finalizzate anche a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici, devono: a) avere un impatto sulla filiera di istruzione, formazione e lavoro secondo una logica di continuita' di percorso; b) utilizzare modalita' e strumenti didattici che favoriscano la partecipazione attiva dei destinatari, stimolandone le potenzialita' creative e la capacita' di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro; c) accentuare e valorizzare la dimensione estetica nei contenuti dell'apprendimento come elemento di arricchimento umano; d) favorire la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale; e) prevedere la trasferibilita' e la replicabilita' delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro. 4. Le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate da soggetti senza scopo di lucro, selezionati, ai fini dell'iscrizione in apposito albo regionale, sulla base dei seguenti criteri: a) propensione al risultato; b) orientamento alla persona; c) qualita' delle attivita' formative; d) gestione per processi; e) radicamento sul territorio; f) grado di conoscibilita' delle attivita' svolte e dei risultati conseguiti; g) responsabilita' sociale. 5. L'iscrizione all'albo, contestuale alla presentazione del progetto di «attivita' di eccellenza», e' subordinata alla valutazione positiva della coerenza con gli obiettivi di cui alla presente legge, agli «Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione» approvati ai sensi dell'art. 7, nonche' alla legge regionale 22/06 e ai relativi atti attuativi e di programmazione. 6. Con decreto della direzione generale competente sono individuati i progetti finanziabili, articolati per attivita', la cui durata, di norma, non e' inferiore a tre anni, nonche' il relativo piano economico finanziario. 7. La direzione generale competente garantisce il monitoraggio costante del piano economico-finanziario dalla fase iniziale e per tutta la durata delle attivita' progettuali.»; i) al comma 2 dell'art. 30 le parole: «entro il 31 dicembre 2008.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine dell'anno formativo 2008/2009, e comunque entro il 31 dicembre 2009.»; j) il comma 3 dell'art. 30 e' abrogato; k) dopo il comma 7-ter dell'art. 30 e' aggiunto il seguente: «7-quater. Le attivita' di rilevanza regionale previste dall'art. 5, comma 1, lettera e), gia' finanziate al momento dell'abrogazione di cui all'art. 32, comma 2-quater, proseguono fino al loro esaurimento.»; l) dopo il comma 2-ter dell'art. 32 e' aggiunto il seguente: «2-quater. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto dirigenziale con il quale si costituisce l'albo regionale di cui all'art. 28-bis, e' abrogata la lettera e) del comma 1 dell'art. 5.».