(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; Visto in particolare l'art. 16 della legge 157/1992 ai sensi del quale le regioni, su richiesta de interessati e sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica possono autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie; Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria»; Visto il combinato disposto dell'art. 5, comma 2, lettera a), e dell'art. 40, comma 15, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale le funzioni concernenti il rilascio dei provvedimenti inerenti le aziende venatorie sono state conferite alle Province, le quali hanno acquisito la competenza all'esercizio delle medesime a decorrere dal 1° settembre 2008; Visto che, in applicazione dell'art. 40, comma 15, l'Amministrazione regionale ha svolto le funzioni concernenti il rilascio dei provvedimenti amministrativi in materia di aziende venatorie sino al 31 agosto 2008, e cio' ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e del relativo regolamento di esecuzione, e che i procedimenti in corso alla data del 1° settembre 2008 sono conclusi dall'Amministrazione regionale sempre ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale n. 30/1999 del relativo regolamento di esecuzione; Visto il regolamento concernente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, emanato con proprio decreto 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.; Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 501 depositata il 1° settembre 2008 che ha annullato il decreto presidenziale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres., nella parte in cui (articoli 2, 10 e 16), non contiene alcun cenno al presupposto parere obbligatorio dell'INFS previsto dall'art. 16 della legge n. 157/1992; Preso atto che presso l'Amministrazione regionale vi sono procedimenti autorizzatori ancora in corso; Vista la nota della Direzione Centrale Avvocatura della Regione del 31 ottobre 2008, n. prot. 4471/Avvct/69-17280-2008, la quale precisa che i procedimenti autorizzatori ancora in corso al 1° settembre 2008, a norma dell'art. 40, comma 15, della legge regionale n. 6/2008, devono essere conclusi dall'Amministrazione regionale, previa modifica del regolamento esecutivo approvato con proprio decreto n. 0375/Pres./2000 ed in particolare degli articoli 2, 10 e 16, introducendo l'obbligatorieta' e la necessita' del parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge n. 112/2008 con la quale la denominazione dell'INFS e' stata modificata in «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»; Ritenuto, per quanto appena esposto, di modificare gli articoli 2, 10 e 16 del regolamento emanato con proprio decreto 0375/Pres./2000; Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche ed integrazioni; Visto lo Statuto di autonomia; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2008, n. 2882; Decreta: 1. Sono approvate le «Modifiche al regolamento concernente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres,» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO