(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
          Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Vista   la   legge 11   febbraio   1992,   n.  157,  e  successive
modificazioni   «Norme   per  la  protezione  della  fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio»;
   Visto  in  particolare l'art. 16 della legge 157/1992 ai sensi del
quale  le  regioni,  su richiesta de interessati e sentito l'istituto
nazionale per la fauna selvatica possono autorizzare l'istituzione di
aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;
   Vista  la  legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 «Disposizioni per la
programmazione    faunistica   e   per   l'esercizio   dell'attivita'
venatoria»;
   Visto  il  combinato  disposto dell'art. 5, comma 2, lettera a), e
dell'art. 40, comma 15, della  legge regionale n. 6/2008 ai sensi del
quale  le funzioni concernenti il rilascio dei provvedimenti inerenti
le  aziende  venatorie  sono  state conferite alle Province, le quali
hanno   acquisito   la  competenza  all'esercizio  delle  medesime  a
decorrere dal 1° settembre 2008;
   Visto    che,    in   applicazione   dell'art.   40,   comma   15,
l'Amministrazione  regionale  ha  svolto  le  funzioni concernenti il
rilascio  dei  provvedimenti  amministrativi  in  materia  di aziende
venatorie  sino al 31 agosto 2008, e cio' ai sensi degli articoli 10,
11  e 12 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e del relativo
regolamento  di  esecuzione,  e che i procedimenti in corso alla data
del  1°  settembre  2008 sono conclusi dall'Amministrazione regionale
sempre  ai  sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale n.
30/1999 del relativo regolamento di esecuzione;
   Visto  il  regolamento  concernente  la  disciplina  delle aziende
faunistico-venatorie   e   delle   aziende  agri-turistico-venatorie,
emanato con proprio decreto 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;
   Vista  la  sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale del
Friuli-Venezia  Giulia  n. 501 depositata il 1° settembre 2008 che ha
annullato  il  decreto  presidenziale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.,
nella parte in cui (articoli 2, 10 e 16), non contiene alcun cenno al
presupposto parere obbligatorio dell'INFS previsto dall'art. 16 della
legge n. 157/1992;
   Preso   atto   che  presso  l'Amministrazione  regionale  vi  sono
procedimenti autorizzatori ancora in corso;
   Vista  la  nota  della Direzione Centrale Avvocatura della Regione
del  31  ottobre  2008,  n.  prot. 4471/Avvct/69-17280-2008, la quale
precisa  che  i  procedimenti  autorizzatori  ancora  in  corso al 1°
settembre 2008, a norma dell'art. 40, comma 15, della legge regionale
n.  6/2008,  devono  essere  conclusi dall'Amministrazione regionale,
previa  modifica  del  regolamento  esecutivo  approvato  con proprio
decreto  n.  0375/Pres./2000 ed in particolare degli articoli 2, 10 e
16,   introducendo  l'obbligatorieta'  e  la  necessita'  del  parere
dell'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);
   Vista   la  legge  6  agosto  2008,  n.  133  di  conversione  del
decreto-legge  n. 112/2008 con la quale la denominazione dell'INFS e'
stata  modificata  in  «Istituto  superiore  per  la  protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA)»;
   Ritenuto, per quanto appena esposto, di modificare gli articoli 2,
10 e 16 del regolamento emanato con proprio decreto 0375/Pres./2000;
   Richiamato  il  regolamento di organizzazione dell'Amministrazione
regionale  e  degli  Enti  regionali approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto lo Statuto di autonomia;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale del 18 dicembre
2008, n. 2882;
                              Decreta:

   1.  Sono  approvate  le  «Modifiche  al regolamento concernente la
disciplina   delle   aziende  faunistico-venatorie  e  delle  aziende
agri-turistico-venatorie,  emanato  con  decreto del presidente della
Giunta  regionale  25 ottobre 2000, n. 0375/Pres,» nel testo allegato
al  presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte integrante e
sostanziale.
   2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
dette disposizioni quali modifiche a  Regolamento della Regione.
   3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel Bollettino  ufficiale
della Regione.

                                TONDO