(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 40 - parte prima del 28 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge Art. 1. Principi e finalita' 1. La Regione, in conformita' all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 7, comma 1, dello statuto regionale, nonche' ai principi sanciti dalla convenzione sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005): a) riconosce l'accesso al libro, quale diritto di tutti e rimuove gli ostacoli che ne limitano l'effettivo esercizio nel territorio regionale; b) riconosce il libro quale opera dell'ingegno e strumento insostituibile, in particolare, per: 1) la circolazione delle idee; 2) la crescita sociale e culturale dei cittadini; 3) l'arricchimento dell'esperienza individuale e collettiva; 4) la crescita di un'opinione pubblica democratica e consapevole; 5) la salvaguardia della diversita' culturale come sancita dalla Convenzione di Parigi di cui alla legge n. 19/2007; 6) lo sviluppo della competitivita', della crescita, lo sviluppo economico e dell'occupazione. 2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura nonche' di sviluppo delle piccole e medie imprese, promuove e sostiene il libro, la lettura e la filiera produttiva del libro fondata sulla piccola e media impresa regionale.