(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 40
                 - parte prima del 28 ottobre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge

                               Art. 1.

                        Principi e finalita'

   1.  La  Regione,  in  conformita' all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione,  all'art.  7, comma 1, dello statuto regionale, nonche'
ai   principi   sanciti  dalla  convenzione  sulla  protezione  e  la
promozione  della  diversita'  delle espressioni culturali, firmata a
Parigi  il  20  ottobre  2005,  ratificata  ai  sensi  della legge 19
febbraio  2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
protezione   e  la  promozione  delle  diversita'  delle  espressioni
culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005):
    a) riconosce l'accesso al libro, quale diritto di tutti e rimuove
gli  ostacoli  che  ne  limitano l'effettivo esercizio nel territorio
regionale;
    b)  riconosce  il  libro  quale  opera  dell'ingegno  e strumento
insostituibile, in particolare, per:
     1) la circolazione delle idee;
     2) la crescita sociale e culturale dei cittadini;
     3) l'arricchimento dell'esperienza individuale e collettiva;
     4)   la   crescita   di   un'opinione   pubblica  democratica  e
consapevole;
     5) la salvaguardia della diversita' culturale come sancita dalla
Convenzione di Parigi di cui alla legge n. 19/2007;
     6) lo sviluppo della competitivita', della crescita, lo sviluppo
economico e dell'occupazione.
   2.  In  attuazione  dei  principi  di  cui al comma 1, la Regione,
nell'ambito  delle  proprie  competenze  in  materia  di promozione e
valorizzazione  della  cultura  nonche'  di  sviluppo delle piccole e
medie  imprese, promuove e sostiene il libro, la lettura e la filiera
produttiva del libro fondata sulla piccola e media impresa regionale.