(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 40
                 - parte prima del 21 ottobre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge

                               Art. 1.

          Adempimenti relativi all'inserimento dei disabili

   1.   Gli  uffici  della  pubblica  amministrazione  con  sede  nel
territorio  della  Regione  Lazio,  al  fine di garantire il rispetto
della  normativa  posta a tutela del lavoratore disabile, nell'ambito
delle   procedure   di   appalto  o  di  sottoscrizione  di  rapporti
convenzionali  o  di  concessione,  sono  tenuti a trasmettere, entro
trenta   giorni   dalla   ricezione,   all'ufficio   territorialmente
competente  in  materia di occupazione dei lavoratori disabili, copia
della   dichiarazione  del  legale  rappresentante  presentata  dalle
imprese, attestante il pieno rispetto delle norme che disciplinano il
diritto  al  lavoro  dei  disabili, di cui all'art. 17 della legge 12
marzo  1999,  n.  68  (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
successive modifiche.
   2. L'ufficio territorialmente competente in materia di occupazione
dei  lavoratori disabili procede, entro trenta giorni dalla ricezione
della  dichiarazione  di  cui  al  comma  1,  all'accertamento  della
veridicita'  del  contenuto  della  stessa  e  ne  trasmette  l'esito
all'amministrazione  interessata.  L'esito positivo dell'accertamento
ha validita' sei mesi.