(Pubblicata nel suppl. ord. n. 158 al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 46 del 13 dicembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

                             Istituzione

   1.  Ai  sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.
29  (Norme  in  materia  di  aree  naturali  protette  regionali), e'
istituito,  nell'ambito  del  sistema  regionale  delle aree naturali
protette  del  Lazio,  il  parco  naturale dei Monti Ausoni e Lago di
Fondi, d'interesse regionale, di seguito denominato parco, secondo la
perimetrazione  di  cui all'art. 2, che include anche i territori del
monumento naturale di Campo Soriano, istituito con la legge regionale
27 aprile 1985, n. 56 (Conservazione e tutela delle bellezze naturali
e  paesaggistiche  nel  territorio dei comuni di Sonnino e Terracina,
denominato  Campo  Soriano),  del  monumento naturale Tempio di Giove
Anxur, istituito con decreto del presidente della giunta regionale 25
febbraio 2000, n. 126, del monumento naturale di Acquaviva - Cima del
Monte  -  Quercia  del  Monaco,  istituito con decreto del Presidente
della  Regione  Lazio 25 maggio 2004, n. 163 e del monumento naturale
Lago  di  Fondi,  istituito  con decreto del Presidente della Regione
Lazio  1°  agosto  2006,  n.  400,  come  modificato  dal decreto del
Presidente della Regione Lazio 10 luglio 2007, n. 461.
   2. L'istituzione del parco e' finalizzata:
    a)  alla  conservazione  ed  alla valorizzazione del territorio e
delle  risorse  naturali e culturali dell'area dei Monti Ausoni e del
Lago di Fondi;
    b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonche' alla
conservazione delle specie animali e vegetali;
    c)  allo  sviluppo  economico  e sociale delle popolazioni locali
attraverso la promozione ed incentivazione delle attivita' economiche
compatibili,  assicurando, in particolare, che si avviino processi di
trasformazione delle attivita' agricole in attivita' agrituristiche e
turistico-rurali;
    d)  alla  corretta  utilizzazione  delle  risorse naturali a fini
educativi, didattici e ricreativi;
    e) alla creazione di un'unica area naturale protetta, comprensiva
anche dei monumenti naturali di cui al comma 1.