(Pubblicata nel suppl. ord. n. 158 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 46 del 13 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione 1. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), e' istituito, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, il parco naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, d'interesse regionale, di seguito denominato parco, secondo la perimetrazione di cui all'art. 2, che include anche i territori del monumento naturale di Campo Soriano, istituito con la legge regionale 27 aprile 1985, n. 56 (Conservazione e tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche nel territorio dei comuni di Sonnino e Terracina, denominato Campo Soriano), del monumento naturale Tempio di Giove Anxur, istituito con decreto del presidente della giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 126, del monumento naturale di Acquaviva - Cima del Monte - Quercia del Monaco, istituito con decreto del Presidente della Regione Lazio 25 maggio 2004, n. 163 e del monumento naturale Lago di Fondi, istituito con decreto del Presidente della Regione Lazio 1° agosto 2006, n. 400, come modificato dal decreto del Presidente della Regione Lazio 10 luglio 2007, n. 461. 2. L'istituzione del parco e' finalizzata: a) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi; b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonche' alla conservazione delle specie animali e vegetali; c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione ed incentivazione delle attivita' economiche compatibili, assicurando, in particolare, che si avviino processi di trasformazione delle attivita' agricole in attivita' agrituristiche e turistico-rurali; d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi; e) alla creazione di un'unica area naturale protetta, comprensiva anche dei monumenti naturali di cui al comma 1.