(Pubblicato nel 3° Supplemento al  Bollettino ufficiale
          delle Regione Piemonte n. 6 del 12 febbraio 2009)



   Si  rettifica che nella legge regionale in oggetto, pubblicata nel
supplemento  al  Bollettino  ufficiale  n.  4  del  29  gennaio 2009,
all'art.  24  (Obblighi  di  segnalazione  sulle piste), comma 15, il
riferimento «di cui al comma 3» deve correttamente intendersi «di cui
al   comma   8»;   all'art.   47   (Criteri  per  l'erogazione  delle
agevolazioni), commi 5 e 6, le parole «per i soggetti di cui all'art.
4»  sono  da  intendersi  «per  i  soggetti gestori delle aree di cui
all'art.  4»;  all'art.  49  (Disposizioni  transitorie), comma 1, le
parole  «Per  le  piste gia' esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai
sensi   dell'art.  4,  e'  costituito  a  tutti  gli  effetti  titolo
autorizzativo  senza  ulteriore procedura, con conseguente valenza di
cui  all'art.  13»,  sono  da intendersi «Per le piste gia' esistenti
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge e le relative
aree sciabili, come individuate ai sensi dell'art. 5, e' costituito a
tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con
conseguente valenza di cui all'art. 14.».