(Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale 
           della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                              Finalita' 
    1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie  competenze  e  in
coerenza  con  i  principi  di  pace,  di  coesistenza  pacifica,  di
giustizia, di ripudio della guerra quale  strumento  di  offesa  alla
liberta' degli altri  popoli  e  quale  mezzo  di  risoluzione  delle
controversie  internazionali,  sanciti  dal  proprio  statuto,  dallo
Statuto delle Nazioni Unite e  dalla  Costituzione  della  Repubblica
italiana: 
      a)  promuove  la  realizzazione  di   iniziative   volte   alla
conoscenza degli orrori della guerra e alla diffusione della  cultura
della pace, dei progetti di disarmo e delle attivita'  ed  iniziative
che mirano alla convivenza pacifica tra i popoli; 
      b) favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti
nel  settore  della  produzione  di  materiali  di  armamento   verso
attivita' di beni e servizi di uso civile, con particolare attenzione
per le tecnologie ambientali, assumendo, come obiettivo  prioritario,
il mantenimento e lo sviluppo  delle  risorse  umane  e  tecnologiche
presenti nel settore.