(Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi di pace, di coesistenza pacifica, di giustizia, di ripudio della guerra quale strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, sanciti dal proprio statuto, dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Costituzione della Repubblica italiana: a) promuove la realizzazione di iniziative volte alla conoscenza degli orrori della guerra e alla diffusione della cultura della pace, dei progetti di disarmo e delle attivita' ed iniziative che mirano alla convivenza pacifica tra i popoli; b) favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attivita' di beni e servizi di uso civile, con particolare attenzione per le tecnologie ambientali, assumendo, come obiettivo prioritario, il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore.