(Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale 
           della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                              Finalita' 
    1. La Regione, al fine  di  contribuire  al  miglioramento  delle
condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli,  valorizzare
le produzioni agricole regionali, stagionali e locali, soddisfare  le
esigenze  dei  consumatori  all'acquisto  di  prodotti  agricoli  che
abbiano  un  legame  diretto  con  il  territorio  di  produzione   e
concorrere alla riduzione dei  costi  di  distribuzione  e  trasporto
delle merci, interviene  per  promuovere  i  mercati  riservati  alla
vendita diretta da parte degli imprenditori  agricoli,  istituiti  ai
sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali 20 novembre 2007 (Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati  riservati  all'esercizio
della vendita diretta  da  parte  degli  imprenditori  agricoli),  di
seguito denominati mercati agricoli.