(Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli, valorizzare le produzioni agricole regionali, stagionali e locali, soddisfare le esigenze dei consumatori all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e concorrere alla riduzione dei costi di distribuzione e trasporto delle merci, interviene per promuovere i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007 (Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli), di seguito denominati mercati agricoli.