(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 
                     n. 7 del 17 febbraio 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato; 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge 
                               Art. 1 
              Procedure di trasferimento del personale 
    1. Il personale regionale, appartenente alle categorie di cui  al
sistema  di  classificazione  introdotto  dal  Contratto   collettivo
regionale di lavoro del 12 giugno 2000 o alla qualifica  dirigenziale
e in servizio alla data del 31 maggio  2005  presso  gli  uffici  che
svolgevano le funzioni di cui all'art.  1  della  legge  regionale 20
maggio  2002,  n.  7  (Riordino  dei  servizi  camerali  della  Valle
d'Aosta), e' trasferito, su domanda,  alla  Camera  valdostana  delle
imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des  entreprises  et
des activites liberales, di seguito  denominata  Chambre,  fino  alla
concorrenza  della  dotazione  or-ganica  iniziale  determinata   dal
Consiglio camerale,  su  proposta  del  Comitato  paritetico  di  cui
all'art. 13 della legge  regionale  n. 7/2002.  La  Giunta  regionale
procede alla revisione delle dotazioni di personale tenuto conto  dei
trasferimenti agli organici della Chambre. 
    2. Per il trasferimento del  personale  di  cui  al  comma  1  si
applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 11 dicembre
1996, n. 6 (Norme  sull'accesso  agli  organici  dell'Amministrazione
regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione
e degli enti locali della Valle d'Aosta), fatto salvo quanto segue: 
    a) le domande per il trasferimento  alla  Chambre  devono  essere
inviate,  tramite  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
alla struttura regionale  competente  in  materia  di  personale,  di
seguito denominata struttura  competente;  la  mancata  presentazione
della domanda equivale, quanto agli effetti, alla  manifestazione  di
volonta' di permanenza nei ruoli della Regione; 
    b) qualora il numero delle domande  risulti  superiore  ai  posti
disponibili  nella  dotazione  organica  provvisoria,  la   struttura
competente predispone una graduatoria, sulla base dell'anzianita'  di
servizio, utilizzabile fino alla concorrenza dei  posti  disponibili.
Nella  valutazione  dell'anzianita'  di  servizio   maturata   presso
l'Amministrazione regionale, e' assegnato un  punteggio  maggiore  al
periodo prestato nello svolgimento delle funzioni di cui  all'art.  1
della legge regionale n.7/2002, sulla base dei criteri e dei punteggi
di cui all'allegato A alla presente legge. 
    3. Il personale  trasferito  conserva  il  trattamento  economico
acquisito e l'anzianita' di servizio maturata  e  aderisce  al  Fondo
pensione complementare per  i  lavoratori  dipendenti  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta (FOPADIVA). 
    4. Il personale trasferito, sino alla data di  inquadramento  nei
ruoli della Chambre, continua ad essere amministrato dalla Regione. 
    5. Qualora non siano presentate domande, o le stesse risultino in
numero  inferiore  rispetto  ai  posti  disponibili  nella  dotazione
organica  provvisoria,  la  Regione,  su  richiesta  della   Chambre,
provvede  ad  assicurare  la  continuita'  nello  svolgimento   delle
funzioni trasferite mediante comando di  proprio  personale,  per  il
tempo necessario ad assicurare alla Chambre la  copertura  dei  posti
vacanti nella propria dotazione organica. 
    6. Nell' ipotesi di cui al comma 5, con apposito accordo  tra  la
Regione e la Chambre, sono stabiliti  il  numero  dei  dipendenti  da
comandare,  la  loro  ripartizione  in  ragione  della  categoria  di
appartenenza e le modalita' per la copertura degli oneri connessi  al
relativo trattamento economico.