(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                        34 del 2 marzo 2009)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

            Finalita' e condizioni per la partecipazione



   1.   La   Regione  Emilia-Romagna  e'  autorizzata  a  partecipare
all'«Associazione   per   lo   sviluppo  del  Polo  di  Piacenza  del
Politecnico di Milano-Polipiacenza», con sede in Piacenza, di seguito
denominata  associazione.  L'associazione  persegue  quali  finalita'
quelle di:
    a)  consolidare  l'attivita' di ricerca e armonizzare l'attivita'
di  formazione  del  Polo  di  Piacenza del Politecnico di Milano con
l'attivita'  di  ricerca  e  formazione  sviluppata  sul  territorio;
promuovere   iniziative   ritenute   strategiche   a   supporto   del
consolidamento  e dello sviluppo del Polo di Piacenza del Politecnico
di Milano;
    b)  favorire l'individuazione di scelte di formazione superiore e
di  ricerca  coerenti  con  le  vocazioni di sviluppo del territorio,
anche rivolte a sostenere l'internazionalizzazione ditali attivita';
    c)    sviluppare   e   promuovere   attivita'   di   innovazione,
trasferimento tecnologico e d'incubazione di nuove imprese, favorendo
un sistematico raccordo tra imprese e istituzioni universitarie.
   2.  La  Regione  Emilia-Romagna  partecipa  in  qualita'  di socio
fondatore, ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'associazione.
   3.  La  partecipazione della Regione Emilia-Romagna e' subordinata
alle seguenti condizioni:
    a) che l'associazione non persegua scopi di lucro;
    b) che consegua il riconoscimento della personalita' giuridica.
   4.  Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere
tutti  gli  atti  necessari al fine di perfezionare la partecipazione
della  Regione  Emilia-Romagna  all'associazione. I diritti attinenti
alla qualita' di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della
Giunta   regionale,  ovvero  dall'assessore  competente  per  materia
appositamente delegato.