(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise 
                      n. 4 del 28 febraio 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 27 gennaio 1999,  n.  2
(norme  sull'autonomia  organizzativa,  funzionale  e  contabile  del
consiglio regionale) e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  8-bis  (Portavoce).  -  1.  Il  Presidente  del  consiglio
regionale  puo'  avvalersi,  per  la  durata  della  carica,  di   un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di  diretta
collaborazione    ai    fini    dei     rapporti     di     carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. 
    2. Il portavoce  e'  individuato  dal  Presidente  del  consiglio
regionale fra giornalisti, pubblicisti o esperti in  comunicazione  e
non puo' esercitare altra attivita' professionale per tutta la durata
dell'incarico. 
    3. L'incarico  e'  disposto  con  deliberazione  dell'Ufficio  di
presidenza del Consiglio regionale. 
    4. Il relativo contratto di lavoro si risolve di diritto  con  la
cessazione dalla carica del Presidente del  consiglio  regionale.  Il
trattamento economico non puo' essere superiore alla cifra massima di
€ 50.000,00 su base annua, onnicomprensiva, da  stabilirsi  da  parte
dell'Ufficio di presidenza».