(Pubblicata nel Supplemento al Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 8 del 26 febbraio 2009)

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli artt. 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;
   Vista la legge regionale n. 29 dicembre 2000, n. 61;
   Visti  i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10/R, 19 maggio
2008, n. 81R e 22 dicembre 2008, n. 191R;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale n. 39-10850 del 23
febbraio 2009

                               Emana:

il seguente regolamento

                               Art. 1.

Inserimento  dell'art.  28-bis  del  regolamento regionale 29 ottobre
                            2007, n. 10/R



   1.  Dopo  l'art.  28 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.
10/R   (Disciplina   generale   dell'utilizzazione  agronomica  degli
effluenti  zootecnici  e delle acque reflue e programma di azione per
le  zone  vulnerabili da nitrati di origine agricola), e' inserito il
seguente:
    «Art.   28-bis   (Stati   di  emergenza  per  eccezionali  eventi
meteorologici)  -  1.  Ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza
per  eccezionali  eventi  meteorologici,  i  sindaci,  in qualita' di
autorita'  sanitaria,  nei  soli  casi  in  cui  venga  accertata una
situazione di rischio di tracimazione dell'effluente zootecnico dalle
strutture  di  stoccaggio delle aziende agricole in conseguenza dello
straordinario   accumulo   di   precipitazioni   atmosferiche  e  del
prolungamento  del periodo di stoccaggio obbligatorio degli effluenti
zootecnici conseguente ai divieti di distribuzione in campo stabiliti
dal   presente   regolamento,  possono.  per  il  tempo  strettamente
necessario al superamento della situazione di rischio:
    a)  imporre che i volumi di stoccaggio eventualmente utilizzabili
presso altre aziende agricole ubicate nel medesimo comune siano messi
a disposizione per l'accumulo temporaneo degli effluenti a rischio di
tracimazione;
    b)  autorizzare  il  trasferimento  degli  effluenti eccedenti la
disponibilita'  di  stoccaggio  dalle aziende produttrici verso altre
aziende   agricole  ubicate  in  comuni  vicini  che  si  siano  rese
disponibili  su  base  volontaria  o  in  conseguenza  di imposizioni
stabilite  dal  sindaco  del competente comune ai sensi della lettera
a);
    c)  verificare,  presso il gestore del servizio idrico integrato,
la   temporanea   disponibilita'   all'accettazione  degli  effluenti
eccedenti  nelle  infrastrutture  di  depurazione  delle acque reflue
urbane;
    d) autorizzare, nel caso in cui le misure di cui alle lettere a),
b)   e   e)   non  siano  sufficienti  a  eliminare  il  rischio,  la
distribuzione  in  campo  in deroga ai divieti stabiliti dal presente
regolamento,  purche' attuata tramite adeguate tecniche, ivi compreso
se  possibile  l'interramento  immediato dell'effluente zootecnico, e
limitatamente  ai  soli  volumi  necessari  ad  evitare il rischio di
tracimazione  dell'effluente  stesso  dalle  strutture  di stoccaggio
aziendali.
   2.  I  provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 sono comunicati,
per  quanto  di  competenza,  alle  aziende  sanitarie  locali  (ASL)
competenti per territorio.».