(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 5 marzo 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 17 marzo 2008, n. 11; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30-10906 del 2 marzo 2009 Emana: il seguente regolamento Art. 1. Costituzione del fondo 1. Ai sensi della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 e' istituito, presso Finpiemonte S.p.a. che lo gestisce sulla base del presente regolamento e di specifica convenzione stipulata con la Regione Piemonte, il «Fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti». 2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato: a) dalle risorse stanziate dalla Regione Piemonte in applicazione della legge regionale n. 11/2008; b) dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle donne che hanno avuto accesso al fondo; c) dalle somme che pervengono al fondo da lasciti, donazioni e contributi da persone fisiche e giuridiche.