(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
                       n. 9 del 5 marzo 2009)

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
   Vista la legge regionale 17 marzo 2008, n. 11;
   Vista  la  deliberazione  della Giunta regionale n. 30-10906 del 2
marzo 2009

                               Emana:

il seguente regolamento

                               Art. 1.

                       Costituzione del fondo



   1.  Ai  sensi  della  legge  regionale  17  marzo  2008,  n. 11 e'
istituito,  presso  Finpiemonte S.p.a. che lo gestisce sulla base del
presente  regolamento  e  di  specifica  convenzione stipulata con la
Regione  Piemonte, il «Fondo di solidarieta' per il patrocinio legale
alle donne vittime di violenza e maltrattamenti».
   2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato:
    a) dalle risorse stanziate dalla Regione Piemonte in applicazione
della legge regionale n. 11/2008;
    b)  dalle  somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle
spese  processuali,  ed effettivamente ricevute dalle donne che hanno
avuto accesso al fondo;
    c)  dalle  somme  che pervengono al fondo da lasciti, donazioni e
contributi da persone fisiche e giuridiche.