(Pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale della Regione Siciliana n. 50
                        del 31 ottobre 2008)

                         REGIONE  SICILIANA

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

Disposizioni  in  favore  dello  svolgimento  dell'attivita' sportiva
              connessa all'esercizio del gioco del golf



   1.  Sono  campi  da  golf,  ai fini dell'applicazione del presente
articolo,  i  luoghi  opportunamente  conformati ed attrezzati per lo
svolgimento  dell'attivita' sportiva connessa all'esercizio del gioco
del golf.
   2. Sono interventi previsti per la realizzazione di campi da golf:
gli  sbancamenti,  la  modellazione  dei  terreni,  i  drenaggi,  gli
impianti   di   irrigazione,  la  formazione  del  manto  erboso,  la
formazione del green, tee e bunker e di laghetti artificiali.
   3.  Gli interventi di cui al comma 2 non costituiscono costruzioni
ai sensi e per gli effetti della lettera a) del primo comma dell'art.
15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, a cui rimane comunque
assoggettato  qualunque  manufatto  che  comporti  nuova volumetria o
alterazione  di  quella  esistente. I medesimi interventi non possono
essere eseguiti nelle zone «A» dei parchi e delle riserve naturali.
   4.   Non  costituiscono  altresi'  costruzioni  le  viabilita'  di
servizio  ed  accesso  alle piste, le zone di rispetto alle stesse, i
muretti e le recinzioni del territorio a tutela dello stesso campo.
   5.  Fatti  salvi  gli  interventi  di  cui al comma 2, il presente
articolo   non   si   applica   alle   opere  che  per  dimensioni  e
caratteristiche  strutturali  rappresentino  opere  di trasformazione
edilizia  ed urbanistica per le quali la normativa regionale richieda
apposita autorizzazione o concessione.
   6. La realizzazione di campi da golf, come definiti al comma 1, e'
subordinata  al rilascio di autorizzazione da parte del comune in cui
l'opera  ricada, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto
1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.
   7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 6, ove
occorra  il  parere  di  altri  enti istituzionalmente competenti, il
comune  indice  una  Conferenza  di  servizi  per  acquisire tutte le
intese,  i  pareri,  le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione
dei lavori.
   A lavori della Conferenza di servizi di cui comma 7 partecipano in
qualita'  di  componenti tutti i responsabili degli uffici degli enti
pubblici  delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, sulla
base della natura dell'opera prevista.
   9.  Ai  fini  dell'organizzazione  dei  lavori della Conferenza di
servizi,  si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 7, comma 7,
della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, come introdotto dall'art. 4
della  legge  regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni.
   10. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a
vincolo  paesaggistico  o  a  vincolo  idrogeologico o che comportino
riduzioni  di  superfici boscate o che ricadano in siti di importanza
comunitaria  (SIC), in zone di protezione speciale (ZPS) o in zone di
speciale   conservazione   (ZSC),   nonche'   nel  caso  di  progetti
richiedenti  la  procedura  di valutazione di incidenza e di progetti
sottoposti  a  preventive  autorizzazioni  di  natura ambientale, con
particolare   riferimento   all'uso  delle  acque  freatiche  per  la
irrigazione  dei campi erbosi, alla Conferenza di servizi indetta dal
comune si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'art.
7-bis  della  legge  n.  109/1994,  come introdotto dall'art. 5 della
legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni.
   11. Il parere della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli
effetti,  qualsiasi  altro  esame  o  parere  di amministrazioni o di
organi  consultivi,  monocratici  o collegiali, e di uffici regionali
competenti  in  materia.  Il  parere  favorevole  della Conferenza di
servizi costituisce approvazione del progetto.