(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 21 novembre 2008) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Competenza degli enti parco e degli enti gestori delle riserve in materia di controllo e gestione di sovrappopolamento di specie animali 1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, e' sostituito dal seguente comma: «6. Nei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione, ove si verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), tale da compromettere l'equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), gli Enti gestori delle aree naturali protette predispongono piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati».