(Pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale della Regione Siciliana n. 53
                        del 21 novembre 2008)

                         REGIONE  SICILIANA

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

Competenza  degli  enti  parco  e degli enti gestori delle riserve in
materia  di  controllo  e  gestione  di  sovrappopolamento  di specie
                               animali



   1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1997,
n.  33  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e' sostituito dal
seguente comma:
    «6.  Nei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione,
ove  si  verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o
(inciso  omesso  in  quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto), tale da compromettere l'equilibrio
ecologico   degli  ecosistemi  esistenti  (inciso  omesso  in  quanto
impugnato  dal  Commissario  dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto), gli Enti gestori delle aree naturali protette predispongono
piani  selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare
gli squilibri ecologici accertati».