(Pubblicata nella  Gazzetta   ufficiale della Regione Siciliana 
                     n. 57 del 12 dicembre 2008) 
                          REGIONE SICILIANA 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                        Ambito ordinamentale 
    1. La Regione disciplina l'ordinamento degli Istituti di Ricovero
e Cura a  Carattere  Scientifico  (I.R.C.C.S.)  di  diritto  pubblico
trasformati e non trasformati in fondazione,  di  seguito  denominati
Istituti, aventi sede nel territorio  regionale,  in  conformita'  ai
principi stabiliti dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288  e
successive modifiche ed  integrazioni  e  all'Atto  d'intesa  del  1°
luglio  2004  «Organizzazione,   gestione   e   funzionamento   degli
I.R.C.C.S. non trasformati in fondazioni»  emanato  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004. 
    2. Gli  Istituti  sono  enti  a  rilevanza  nazionale  dotati  di
personalita'   giuridica   di   diritto   pubblico   con    autonomia
amministrativa, patrimoniale e contabile. 
    3. L'ordinamento degli  Istituti  e'  fondato  sul  principio  di
separazione delle funzioni di indirizzo  e  controllo  da  quelle  di
gestione e attuazione, nonche' della  salvaguardia  delle  specifiche
esigenze riconducibili all'attivita' di ricerca scientifica  ed  alla
partecipazione  alle  reti  nazionali  dei   centri   di   eccellenza
assistenziale.