(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 12 dicembre 2008) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito ordinamentale 1. La Regione disciplina l'ordinamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico trasformati e non trasformati in fondazione, di seguito denominati Istituti, aventi sede nel territorio regionale, in conformita' ai principi stabiliti dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni e all'Atto d'intesa del 1° luglio 2004 «Organizzazione, gestione e funzionamento degli I.R.C.C.S. non trasformati in fondazioni» emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004. 2. Gli Istituti sono enti a rilevanza nazionale dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico con autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. 3. L'ordinamento degli Istituti e' fondato sul principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e attuazione, nonche' della salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all'attivita' di ricerca scientifica ed alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale.