(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'11 febbraio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e, in particolare, l'art. 40, comma 13, che conferisce alla regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 6/2008 e, in particolare: a) l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia; b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle riserve di caccia e dei cacciatori; c) l'esercizio dell'attivita' disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria; d) la tenuta dell'elenco dei Dirigenti venatori; e) la tenuta del registro dei cacciatori della regione; f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell'art. 29; g) la gestione diretta dei distretti venatori e delle associazioni delle riserve di caccia nei casi di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 6/2008; Visto che, ai sensi del medesimo art. 40, comma 13 della legge regionale n. 6/2008 le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del precedente paragrafo sono svolte dall'amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento; Considerato che, ai sensi dell'art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, le funzioni di cui alla lettera c) sono disciplinate dalla legislazione regionale previgente e che le funzioni di cui alla lettera f) sono compiutamente disciplinate dall'art. 29 della legge regionale n. 6/2008; Richiamato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni; Visto lo statuto di autonomia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 gennaio 2009, n. 125; Decreta: 1. E' emanato il testo del «Regolamento recante modalita' per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione in esecuzione dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3.Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO