(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'11 febbraio 2009) 
                            IL PRESIDENTE 
    Vista  la  legge  11  febbraio  1992,  n.   157,   e   successive
modificazioni  (Norme  per  la  protezione  della   fauna   selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio); 
    Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per  la
programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
e, in particolare, l'art. 40, comma 13, che conferisce  alla  regione
l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'art. 20 della legge
regionale n. 6/2008 e, in particolare: 
      a) l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle  riserve
di caccia; 
      b) l'adozione dei  provvedimenti  di  decadenza  dei  Direttori
delle riserve di caccia e dei cacciatori; 
      c)   l'esercizio   dell'attivita'   disciplinare   connessa   a
violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria; 
      d) la tenuta dell'elenco dei Dirigenti venatori; 
      e) la tenuta del registro dei cacciatori della regione; 
      f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti  venatori  e
dei cacciatori ai sensi dell'art. 29; 
      g)  la  gestione  diretta  dei  distretti  venatori   e   delle
associazioni delle riserve di caccia nei casi  di  cui  all'art.  20,
comma 2, e all'art. 21, comma 2, lettera b), della legge regionale n.
6/2008; 
    Visto che, ai sensi del medesimo art. 40, comma  13  della  legge
regionale n. 6/2008 le funzioni di cui alle lettere a), b),  d),  e),
f) e g) del precedente  paragrafo  sono  svolte  dall'amministrazione
regionale che le disciplina con proprio regolamento; 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 40,  comma  13,  della  legge
regionale n.  6/2008,  le  funzioni  di  cui  alla  lettera  c)  sono
disciplinate  dalla  legislazione  regionale  previgente  e  che   le
funzioni di cui  alla  lettera  f)  sono  compiutamente  disciplinate
dall'art. 29 della legge regionale n. 6/2008; 
    Richiamato il regolamento di organizzazione  dell'amministrazione
regionale e degli enti regionali, approvato con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto lo statuto di autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  del  21  gennaio
2009, n. 125; 
                              Decreta: 
    1. E' emanato il testo del  «Regolamento  recante  modalita'  per
l'esercizio delle  funzioni  conferite  alla  regione  in  esecuzione
dell'art. 40, comma 13, della legge regionale  6  marzo  2008,  n.  6
(Disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria)», nel testo allegato che costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3.Il presente decreto sara' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
                                TONDO